L’atto di rinuncia alla impugnativa proposta pervenuto al C.N.F. da parte del ricorrente determina l’estinzione del procedimento e la conseguente cessazione della materia del contendere. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. De Giorgi, Rel. Broccardo), sentenza del 20 aprile 2012, n. 54