Categoria: Giurisprudenza CNF

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 20 luglio 2013, n. 129

  • Il mero disagio psichico non esclude la responsabilità disciplinare, ma semmai attenua la sanzione

    Il contegno del professionista può essere oggetto di valutazione disciplinare solo se sia imputabile, cioè proveniente da un soggetto capace di intendere e di volere. Un vizio parziale di mente, invece, pur determinando una ridotta capacità di cognizione e di volere, produce effetti soltanto ai fini della valutazione della gravità dell’illecito disciplinare e, quindi, dell’entità della pena da irrogare (Nel caso di specie, l’incolpato versava in “un profondo e avanzato stato depressivo”, ma con “funzioni psichiche superiori sostanzialmente integre”, tali pertanto da escludere uno stato di totale incapacità di intendere e di volere e quindi di non imputabilità sul piano disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense, 30 settembre 1993, n. 110.

  • L’elemento soggettivo dell’illecito disciplinare

    Il soggetto che, al momento in cui pone in essere la condotta contraria alla regola deontologica, versi, a causa di una grave infermità, in stato di totale incapacità di intendere e di volere, in quanto totalmente privo del dominio della sua volontà, non può essere ritenuto responsabile disciplinarmente. Viene, evidentemente, meno in tale ipotesi la volontarietà dell’azione e del comportamento, requisito imprescindibile per l’affermazione di responsabilità. Per contro, anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità di intensità, rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e volere nel senso di affievolirla, ma non escluderla del tutto, non ostano alla configurabilità dell’illecito disciplinare, potendo avere rilievo solo ai fini della sua valutazione e dell’entità della pena da irrogare, giacché al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo, è sufficiente la mera volontarietà della condotta, dovendosi prescindere dall’intenzionalità della stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 17 luglio 2013, n. 106.

  • Irrilevante la diversa composizione del Consiglio, per circostanze sopravvenute, al momento del deposito/pubblicazione della decisione

    A nulla rileva l’eventualità che uno o più consiglieri che abbiano deliberato la decisione non siano più tali, a seguito dell’insediamento di un nuovo Consiglio conseguente a nuove elezioni, al momento del deposito della stessa, giacché il momento della pronuncia della decisione -in cui il singolo consigliere deve essere legittimamente preposto all’ufficio per potere adottare un provvedimento giuridicamente valido- va identificato con quello della deliberazione della decisione, mentre le successive fasi dell’iter formativo dell’atto (e, cioè, la stesura della motivazione, la sua sottoscrizione e la conseguente pubblicazione) non incidono sulla sostanza della decisione stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Buccico, rel. Bonzo), sentenza del 20 aprile 1999, n. 39.

  • Il termine per il deposito della decisione disciplinare del COA è ordinatorio

    Il termine di quindici giorni fissato dall’art. 50 L.P. per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Baffa), sentenza del 20 luglio 2013, n. 128
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15.

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Vermiglio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 127
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. SALAZAR – Rel. SICA), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. PICCHIONI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. PERFETTI), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008). Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.

  • I periodi di sospensione cautelare e di quella penale vanno considerati nella quantificazione della pena conclusiva

    Nella determinazione definitiva del periodo di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale occorre tener conto dell’eventuale periodo di sospensione già scontato medio tempore dal professionista per quei medesimi fatti in forza di decisione cautelare del COA ovvero di provvedimento interdittivo penale (Nel caso di specie, il COA determinava il periodo di sospensione a conclusione del procedimento disciplinare sottraendo il solo periodo di sospensione cautelare già scontato dall’incolpato, senza tenere altresì in considerazione il tempo di interdizione stabilita in sede penale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso, sottraenedo dalla durata della sospensione disciplinare anche tale secondo periodo di tempo).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 126

  • La motivazione (non carente, ma) inesistente del provvedimento del COA non può essere sanata dal CNF in sede d’appello

    In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione della delibera del COA, purché si tratti di motivazione carente e non del tutto inesistente, che -in quanto tale- è insuscettibile di essere integrata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 126

  • La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima e illibata”) nel caso di condanna penale

    La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già, specchiatissima ed illibata), necessario ai fini della iscrizione all’albo avvocati e al registro dei praticanti, va compiuta dal C.O.A. in modo autonomo ed indipendente anche dall’esito dell’eventuale procedimento penale che può aver coinvolto l’interessato, la cui condanna penale non comporta pertanto un’automatica inibizione dell’iscrizione, specie se relativa ad una condotta occasionale e risalente nel tempo, che non appaia ragionevolmente suscettibile di incidere attualmente sulla affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il delicato ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense, e ciò, anche in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 27 co. 2 Cost.) dell’ordinamento professionale (art. 17 L. n. 247/2012, già art. 17 R.D.L. n. 1578/33), poiché risulterebbe vessatorio privare il soggetto richiedente della possibilità di dimostrare, nel corso della pratica forense, che egli è in possesso delle qualità necessarie per esercitare onorevolmente la professione (Nel caso di specie, il Procuratore Generale della Repubblica impugnava la delibera del 2012 del COA di iscrizione nel Registro speciale dei praticanti Avvocati senza patrocinio di soggetto condannato con sentenza del 2003, patteggiata ai sensi dell’art. 444 e ss. c.p.p., per i reati di cui all’art. 337 e 582 c.p., deducendo la carenza in capo all’iscritto del necessario requisito della condotta specchiatissima ed illibata, ora irreprensibile. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 125
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 9 maggio 2013, n. 75 nonché, tra le altre, Cnf sentenze n. 31/2010, n. 161/2009, n. 4/2009, n. 117/1999.

  • L’iniziativa giudiziaria dell'(ex dipendente)avvocato contro l’agenzia delle entrate

    Vìola i doveri di doveri di lealtà e di correttezza l’avvocato che, collocato in pensione dall’Amministrazione Finanziaria, patrocini una causa contro di essa prima della scadenza del biennio previsto dagli artt. 6 e 63, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 124