La mancata audizione dell’incolpando nella fase preliminare al procedimento disciplinare in presenza di sua espressa specifica richiesta, non comporta nullità del procedimento stesso, che infatti non può ancora dirsi iniziato.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La cessazione della materia del contendere nel giudizio avanti al CNF
La revoca medio tempore del provvedimento impugnato determina la cessazione della materia del contendere e quindi l’estinzione del giudizio d’appello (Nella specie, il COA aveva revocato in autotutela il provvedimento di sospensione cautelare, nel frattempo impugnato dal professionista).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Alpa), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 186
NOTA:
Esattamente in termini, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 13 marzo 2013, n. 33, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 22 settembre 2012, n. 127. -
La rilevanza deontologica di un comportamento prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l’illiceità dei comportamenti deve essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando che i suddetti comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili e o penali; la relativa valutazione è apprezzamento proprio del giudice disciplinare ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata. E’ pertanto irrilevante in sede deontologica che per i fatti disciplinarmente rilevante non sia stata presentata denuncia/querela o che non sia stato comunque aperto alcun procedimento penale, trattandosi di circostanze che non escludono la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro fissati nell’art. 5 del C.D., ai quali l’avvocato deve ispirare la propria condotta (Nel caso di specie, l’incolpato aveva rivolto espressioni offensive nei confronti di un magistrato, che tuttavia non aveva sporto querela).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 23-07-2001, n. 10014, sez. U- Pres. Iannotta A- Rel. Varrone M- P.M. Cinque A (conf.) -
Le espressioni sconvenienti od offensive nei confronti del giudice
Nell’ambito della propria attività difensiva, l’avvocato non deve mai giungere ad atteggiamenti o comportamenti sconvenienti e violativi del Codice deontologico, che impone al professionista di mantenere con il giudice un rapporto improntato alla dignità e al rispetto sia della persona del giudicante, sia del suo operato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, CNF 4.6.2009, n. 65. -
La valutazione del requisito della condotta irreprensibile
La valutazione del requisito della condotta irreprensibile (già “specchiatissima ed illibata”) deve essere operata caso per caso, soprattutto alla luce della idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione che si intende esercitare (Nel caso di specie, il CNF ha escluso la sussistenza del requisito de quo in capo ad un soggetto sottoposto a procedimento penale per i reati di guida in stato di ebrezza e ingiuria aggravata in danno di P.U., nonché già condannato per violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti e di circolazione stradale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 187
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La pretesa “letterarietà” dell’espressione sconveniente o offensiva non ne scrimina la rilevanza deontologica
La circostanza che l’espressione offensiva o sconveniente sia stata ricavata da un testo letterario è del tutto irrilevante e non vale ad escludere la rilevanza deontologica della stessa (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato una lettera personale al giudice della causa, definendolo “pinche tiranito”).
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Il principio del libero convincimento del giudice vale anche in sede disciplinare
Il giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare conferenza e rilevanza delle prove acquisite nel procedimento conformemente al principio del libero convincimento che si applica anche al giudizio disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 3 settembre 2013, n. 158; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 3 settembre 2013, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98; Cons. Naz. Forense 22/10/2010 n. 103. -
I limiti al diritto di critica nei confronti dei provvedimenti giudiziari
Il diritto di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario fa parte delle facoltà inalienabili del difensore, entro il limite, tuttavia, al di là del quale tale facoltà di legge lascia il posto all’obbligo del rispetto della dignità dell’interlocutore L’individuazione di siffatta linea di discrimine costituisce il risultato di una valutazione di merito che va condotta caso per caso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva inviato una lettera personale al giudice della causa, definendolo “tirannuccio da niente”, “una personuccia che si mostra solamente fastidiosa”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Salazar), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 185
NOTA:
In senso conforme, CNF 15.3.2013, n. 39; 27.2.2013, n. 22; 27.12.2012, n. 193; 29.11.2012, n. 131; 20.7.201, n. 105; 24.4.2011, n. 45; 2.11.2010, n. 195; 22.10.2010, n. 101; 22 4.2008, n. 28. -
Illecito inviare una lettera personale al giudice della causa
L’invio al giudice della causa, di una lettera personale riguardante il giudizio in corso integra la violazione del dovere di probità sancito nell’art. 5 c.d.f.Art. 5 cod. prev. – Doveri di probità, dignità e decoro.L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. I. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportament…Leggi il testo completo →, stante l’uso di un mezzo di comunicazione tra avvocato e giudice del tutto anomalo rispetto agli strumenti processuali consentiti dall’ordinamento, e ciò indipendentemente dal contenuto della missiva stessa.
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Il principio di presunzione di non colpevolezza vale anche in sede disciplinare
Per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza ma al C.O.A. di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 191
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Picchioni), sentenza del 27 maggio 2013, n. 80