Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Le sole (e mere) dichiarazioni dell’esponente non bastano a ritenere provato l’addebito

    L’attività istruttoria espletata dal Consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo ed esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti del procedimento, che rappresentano certamente criterio logico-giuridico inequivocabile a favore della completezza e definitività dell’istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 184
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Berruti), sentenza del 30 settembre 2013, n. 169
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Florio), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 12
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Salazar), sentenza del 20 febbraio 2013, n. 3
    – Cons. Naz. Forense 4.06.2009, n. 60; Cons. Naz. Forense 12.05.2010, n. 28.

  • Il preavviso di agire giudizialmente contro il collega fattogli nel corso di altra causa

    Salva l’esistenza di un periculum in mora, l’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene ex art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → preventiva comunicazione scritta, la quale ben può essere contenuta in atti giudiziali relativi ad una causa già pendente tra le parti (Nel caso di specie, l’incolpato si era costituito in giudizio con comparsa di risposta nella quale dichiarava che “…non intende rispondere alle provocazioni denigratorie di controparte limitandosi a chiedere la cancellazione riservandosi ogni più opportuna azione…” e preavvisava “…future richieste di risarcimento che, si ripete, saranno avanzate nelle sedi competenti”, dopodiché effettivamente agiva in via risarcitoria contro il collega senza altro avviso. Poiché il COA di appartenenza lo sanzionava ai sensi dell’art. 22 c.d.f., l’incolpato ne impugnava la decisione al CNF, che, in applicazione del principio di cui in massima, accoglieva il ricorso annullando la sanzione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183

  • La mancanza di una pagina nella (sola) copia notificata della decisione disciplinare

    Non comporta nullità dell’atto, e neppure della sua notifica, il fatto che, per un evidente errore di stampa o di impaginazione, la copia della decisione notificata all’interessato risulti mancante di una facciata, considerando che l’esponente avrebbe potuto conoscerne il contenuto esaminando l’originale depositato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183
    NOTA:
    In senso conforme, C.N.F. n. 300/2004. Per lo stesso principio, affermato con riferimento alla sentenza del CNF mancante di una pagina nella copia notificata, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 18 ottobre 1994, n. 8482, sez. U- Pres. Montanari Visco G- Rel. Garofalo G- P.M. Morozzo Della Rocca F (Conf.).

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    I termini fissati dagli artt. 37 e 50 R.D.L. 1578/33 (ratione temporis applicabili) per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non hanno natura perentoria e la loro violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Picchioni), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 183
    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 67; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Morlino), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 30 aprile 2012, n. 87.

  • L’assoluta mancanza o totale assenza della motivazione non può essere integrata dal CNF in sede di appello

    L’art. 51 RD n. 37/1934, secondo cui la decisione disciplinare deve contenere l’esposizione dei fatti e i motivi sui quali si fonda il dispositivo, va interpretato alla luce dei principi del giusto procedimento e dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi in base ai quali la motivazione deve contenere l’esposizione dei fatti emersi dal procedimento che sono posti a base delle valutazioni giuridiche concernenti la loro rilevanza disciplinare, così da rendere intelligibili le ragioni logico-giuridiche che giustificano l’adozione della pronuncia in relazione ai principi e alle norme che regolano la materia disciplinare. A tali principi fondamentali dell’ordinamento giuridico e dell’azione amministrativa, gli organi del sistema amministrativo di giustizia disciplinare forense hanno il dovere di attenersi e di dare applicazione con rigorosa osservanza delle condizioni che garantiscono l’imparzialità e il buon andamento della funzione amministrativa esercitata (Nella specie, il dispositivo della decisione affermava la responsabilità disciplinare dell’incolpato in assoluto difetto di motivazione. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ne ha pronunciato l’annullamento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Mariani Marini), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 182
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 20 luglio 2013, n. 126, secondo cui “In sede di appello, il CNF può integrare la motivazione della delibera del COA, purché si tratti di motivazione carente e non del tutto inesistente, che -in quanto tale- è insuscettibile di essere integrata”.
    Sulla possibilità, infatti, di integrare la motivazione carente purché esistente sebbene insufficiente, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 7 ottobre 2013, n. 171, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 2 settembre 2013, n. 147, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 19 luglio 2013, n. 117; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92.

  • La sentenza di riabilitazione non è di per sè sufficiente alla reiscrizione all’albo del professionista cancellato in via disciplinare

    Il professionista cancellato disciplinarmente dall’Albo può domandare la reiscrizione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 5 anni dalla esecuzione del provvedimento di cancellazione adottato dal COA, fornendo elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall’art. 17 RDL n. 1578/1933 (ora art. 17 L. n. 247/2012), non essendo all’uopo sufficiente l’intervento di una sentenza di riabilitazione, la quale deve infatti essere associata ad ulteriori elementi da valutarsi autonomamente.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 9 settembre 2011, n. 137, secondo cui “la riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l’operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l’iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell’affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense”.
    Il principio di cui in massima deve ora riferirsi alla radiazione, non essendo più prevista dalla nuova legge professionale la cancellazione come sanzione disciplinare (cfr. art. 52 L. n. 247/2012), giusta il disposto dell’art. 62, co. 10, L. n. 247/2012 secondo cui “Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”.

  • La reiscrizione all’albo del professionista cancellato in via disciplinare

    Il professionista cancellato disciplinarmente dall’Albo può domandare la reiscrizione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 5 anni dalla esecuzione del provvedimento di cancellazione adottato dal COA, ma ai fini del predetto quinquennio non può essere computato l’eventuale periodo trascorso in esecuzione del provvedimento cautelare di sospensione, poichè nessun rilievo può avere il tempo decorso in esecuzione di un provvedimento cautelare di sospensione ai fini della rivalutazione della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora irreprensibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181
    NOTA:
    Il principio di cui in massima deve ora riferirsi alla radiazione, non essendo più prevista dalla nuova legge professionale la cancellazione come sanzione disciplinare (cfr. art. 52 L. n. 247/2012), giusta il disposto dell’art. 62, co. 10, L. n. 247/2012 secondo cui “Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”.

  • La reiscrizione all’albo del professionista cancellato in via disciplinare

    Il professionista cancellato disciplinarmente dall’Albo può domandare la reiscrizione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno 5 anni dalla esecuzione del provvedimento di cancellazione adottato dal COA, fornendo elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall’art. 17 RDL n. 1578/1933 (ora art. 17 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181
    NOTA:
    Il principio di cui in massima deve ora riferirsi alla radiazione, non essendo più prevista dalla nuova legge professionale la cancellazione come sanzione disciplinare (cfr. art. 52 L. n. 247/2012), giusta il disposto dell’art. 62, co. 10, L. n. 247/2012 secondo cui “Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall’esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”.

  • La valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima e illibata)

    Il requisito della condotta specchiatissima ed illibata (ora, “irreprensibile”) del professionista che chiede l’iscrizione o la reiscrizione all’albo deve essere valutato singolarmente, caso per caso, con la necessaria prudenza valutando non solo l’integrità personale dell’aspirante, ma anche l’idoneità a svolgere sotto il profilo morale la professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 181

  • La delibera del COA che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è impugnabile al CNF

    La deliberazione dei COA territoriali che dispone l’apertura del procedimento disciplinare non è immediatamente impugnabile innanzi al CNF, attesa la sua natura di atto endoprocedimentale, inidoneo -in quanto tale- ad incidere su alcuna situazione giuridica soggettiva dell’iscritto e quindi non riconducibile all’elenco tassativo degli atti scrutinabili dal Consiglio Nazionale in materia disciplinare, ovverosia le sole decisioni di chiusura dei procedimenti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 180
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Sica), sentenza del 8 ottobre 2013, n. 175, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Vermiglio), sentenza del 20 luglio 2013, n. 127, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 19 luglio 2013, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 10 aprile 2013, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Borsacchi), sentenza del 13 marzo 2013, n. 27, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar – Rel. Sica), sentenza del 30 aprile 2012, n. 83, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Picchioni), sentenza del 20 aprile 2012, n. 70; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Perfetti), sentenza del 20 aprile 2012, n. 64, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 59; Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Vermiglio), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 19; oltre a Cass. civ., Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335 (che ha così superato il proprio precedente orientamento, espresso da sent. n. 29294/2008). Infine, Corte di cassazione – Sezioni unite civili – Sentenza 5 luglio 2013 n. 16884, dopo aver confermato che la delibera de qua non è impugnabile davanti al CNF, ha altresì aggiunto che -sebbene si tratti di atto amministrativo- non è impugnabile neppure davanti al TAR.