Costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo →) con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense, il comportamento dell’avvocato che, mediante raggiri e millantando credito presso gli uffici del tribunale, si faccia consegnare ingenti somme per l’acquisto a prezzi vantaggiosi di beni mobili ed immobili oggetto di esecuzione forzata e destinati alle aste giudiziarie, poi in realtà non aggiudicati né mai consegnati ai potenziali acquirenti vittime di truffa.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Inadempimento al mandato: l’omessa partecipazione all’udienza
In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per “non scusabile e rilevante trascuratezza” (art. 26 cdfArt. 26 cdf – Adempimento del mandatoL’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e…Leggi il testo completo →), non partecipi all’udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 165 del 23 giugno 2025
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il giudice della deontologia ha il potere di valutare la convenienza a procedere all’esame di tutti o di parte dei testimoni ammessi, e, quindi, di revocare l’ordinanza ammissiva e di dichiarare chiusa la prova, quando ritenga superflua la loro ulteriore assunzione perché in possesso, attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
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Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 653 co. 1-bis cpp), pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile, alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare (art. 54 co. 1 L. n. 247/2012).
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La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
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L’appropriazione indebita di somme spettanti a persone prive in tutto od in parte di autonomia
Costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese.
NOTA:
In senso conforme, sempre riferite a illeciti commessi da amministratori di sostegno ai danni dei beneficiari assistiti, CNF n. 109/2025, CNF n. 26/2025, CNF n. 132/2024, CNF n. 125/2024, CNF n. 45/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 172/2022, CNF n. 142/2022, CNF n. 127/2022, CNF n. 112/2022, CNF n. 153/2021, CNF n. 122/2021, CNF n. 91/2021, CNF n. 225/2020, CNF n. 164/2020 (appropriazioni indebite), nonché CNF n. 125/2024 (acquisto a prezzo vile di un immobile del beneficiario) e CNF n. 45/2023 (modifica fraudolenta a favore proprio quale beneficiario della polizza vita del beneficiario). -
La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte
Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 165 del 23 giugno 2025
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La sentenza penale di prescrizione del reato non impone il proscioglimento dell’incolpato in sede disciplinare
La sentenza penale di condanna divenuta definitiva, ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (pur restando di competenza del giudice disciplinare verificare se il comportamento accertato sia deontologicamente sanzionabile). Priva di corrispondenti effetti è, invece, la sentenza di assoluzione, giacché un fatto commesso dall’imputato ma ciononostante ritenuto privo di conseguenze penali può comunque mantenere rilievo disciplinare, specie nel caso di proscioglimento dell’imputato per prescrizione del reato, ovvero per impossibilità di assoluzione nel merito ex art. 129 c.p.p.
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La rilevanza in sede disciplinare della sentenza penale non definitiva di condanna
La sentenza penale di condanna non definitiva, ancorché non abbia efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto ed alla sua attribuibilità all’incolpato, costituisce comunque un elemento di valutazione molto utile ai fini del giudizio disciplinare, anche alla luce delle risultanze probatorie ivi acquisite, le quali sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere.
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Sospensione disciplinare inflitta per un periodo inferiore a due mesi
Il provvedimento con il quale viene inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno, quindi inferiore al minimo edittale (ex art. 52 L. n. 247/2012, art. 22 co. 1 lett. c cdfArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo → e art. 29 Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare), è invalido per errore di diritto, ricadente su una norma la cui osservanza è obbligatoria. Tale nullità può essere rilevata d’ufficio dal C.N.F. non essendo possibile legittimare una sanzione inesistente nell’ordinamento professionale. Ne consegue che, per il divieto della reformatio in pejus, deve essere inflitta la pena inferiore prevista dall’ordinamento, e cioè la censura.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Scarano), sentenza n. 118 del 18 aprile 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 42/2024, CNF n. 100/2023, CNF n. 212/2022, CNF n. 163/2022, CNF n. 224/2020, CNF n. 76/2020. Per il medesimo principio, espresso con riferimento al previgente orientamento, che stabiliva analoga previsione (art. 40 RDL n. 1578/1933), cfr. CNF n. 105/1999, CNF n. 7/1997, CNF n. 35/1995 e CNF n. 41/1992.
In senso parzialmente difforme, l’isolata CNF n. 259/2003, secondo cui “per il divieto della reformatio in peius e l’impossibilità di sostituire la sanzione errata con una più lieve prevista dall’ordinamento, deve essere dichiarata nullità della sanzione disciplinare”.