Il ricorso proposto al CNF va dichiarato inammissibile, qualora venga presentato direttamente presso la segreteria del CNF e non presso la segreteria del COA competente (art. 59 RD n. 37/1934). Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 25