Legittimati a proporre l’impugnazione avverso le deliberazioni del Consiglio dell’Ordine sono esclusivamente l’iscritto contro cui si procede ed il procuratore generale presso la Corte di Appello, sicché l’impugnazione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non è ammissibile. Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 2 marzo 2012, n. 30