Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

    In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n.247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 101

    NOTA:
    In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Spirito), SS.UU, sentenza n. 14905 del 16 luglio 2015, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. Chiarini), SS.UU, sentenza n. 19448 del 30 settembre 2015, Corte di Cassazione (pres. Rovelli, rel. Mammone), SS.UU, sentenza n. 23364 del 16 novembre 2015, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 11 marzo 2015, n. 21, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Borsacchi), sentenza del 10 novembre 2014, n. 153, nonché Cass. n. 16068 del 14 luglio 2014.

  • La sospensione necessaria del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale

    Nell’ipotesi di addebito disciplinare per gli stessi fatti contestati in sede penale, la sospensione del procedimento disciplinare si impone come necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. fino alla definizione del procedimento penale, in quanto dalla definizione del secondo può dipendere, conformemente alla lettura del riformato art. 653 c.p.p., quella del primo.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 16 luglio 2015, n. 101

    NOTA:
    In senso conforme. tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2013, n. 26
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 22
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Mascherin), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 14;
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 11;
    – Corte di Cassazione, SS.UU., 1° febbraio 2010, n. 2223.

  • I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto (reciproco)

    I rapporti con i Magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni (Nel caso di specie, nel corso di una prova testimoniale che si assumeva dinanzi al GdP, l’avvocato si alzava di scatto dal proprio posto, battendo ripetutamente i pugni sul tavolo, e proferendo con tono molto alto la frase “porca miseria adesso basta”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della censura).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Piacci), sentenza del 16 luglio 2015, n. 100

  • Procedimento disciplinare e condanna alle spese

    L’art. 91 c.p.c. contiene una disposizione di portata e carattere generali applicabili ad ogni genere di giudizio, ivi compreso quello dinanzi al Consiglio Nazionale Forense (Nel caso di specie, il CNF disponeva comunque la compensazione integrale delle spese tra COA ed appellante, stante la reciprocità della soccombenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 16 luglio 2015, n. 97

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 5 giugno 2014, n. 76, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 24. Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Rossi), sentenza del 10 gennaio 1997, n. 4.

  • La successione delle norme deontologiche nel tempo

    L’illecito deontologico è riconducibile al genus degli illeciti amministrativi, per i quali –in difetto di eadem ratio- non trova applicazione, in via analogica, il principio del favor rei sancito dall’art. 2 c.p., bensì quello del tempus regit actum (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha applicato l’art. 22 c.d.f.Art. 22 cod. prev. – Rapporto di colleganza.L’avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. I. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle…Leggi il testo completo → in vigore prima della modifica introdotta nel gennaio 2006).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Merli), sentenza del 16 luglio 2015, n. 97

    NOTA:
    Per la successione tra le norme del vecchio e quelle del nuovo codice deontologico, cfr. art. 65, co. 5, L. n. 247/2012.

  • La violazione dell’obbligo di evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo

    E’ deontologicamente rilevante il comportamento dell’avvocato che richieda o mantenga l’iscrizione all’albo in pendenza di una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione (Nel caso di specie, trattavasi di contratto di formazione e lavoro poi convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’Agenzia delle Entrate, circostanza che l’incolpato aveva sottaciuto al momento della domanda di iscrizione all’albo e nei successivi anni. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare di mesi nove di sospensione dall’esercizio professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96

  • Il termine per la notifica della decisione del COA è ordinatorio

    Il termine di quindici giorni, fissato dall’art. 50 r.d.l. n. 1578/33 (ratione temporis applicabile) per il deposito e la notifica della decisione disciplinare del C.d.O., non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre:
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 206
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Del Paggio), sentenza del 7 maggio 2013, n. 64
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. De Giorgi), sentenza del 25 febbraio 2013, n. 16
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. PERFETTI – Rel. MORLINO), sentenza del 17 settembre 2012, n. 116
    – Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
    – Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Piacci), sentenza del 20 febbraio 2012, n. 15 (riferita al termine quindicinale, stabilito dall’art. 37 vecchia legge professionale con rifermento alla notifica delle decisioni in materia d’iscrizione o cancellazione dall’albo).

  • Procedimento disciplinare e obbligo di audizione personale dell’incolpato

    Nel caso in cui il Consiglio dell’Ordine proceda a raccogliere informazioni e documentazione ex art. 47 R.D. n. 37/34, non sussiste alcun obbligo di informarne l’incolpato con avvisi o convocazioni prima dell’atto di citazione previsto dal successivo art. 48. La fase delle indagini preliminari deve essere considerata, infatti, propedeutica e non necessaria al procedimento disciplinare, non è regolata da norme dell’ordinamento professionale e nella prassi si svolge senza formalità, sicchè in questa fase la convocazione e l’audizione dell’incolpato non sono obbligatorie ma facoltative.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56, nonché Cass. SS.UU. 5.10.2007 n. 20843, CNF 6.12.2002 n. 193.
    In arg., cfr. ora l’art. 59 lett. e L. n. 247/2012, che -innovando rispetto alla precedente disciplina (art. 50 RDL n. 1578/1933) silente sul punto- dispone: “nel corso del dibattimento l’incolpato ha diritto di produrre documenti, di interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all’esame del consiglio distrettuale di disciplina; l’incolpato ha diritto ad avere la parola per ultimo”.

  • La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale

    La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussistesse alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari (Nel caso di specie, l’incolpato aveva depositato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, senza tuttavia fornire alcuna prova sulla attuale pendenza del processo penale o sulla avvenuta conclusione e, in tal caso, con quale esito, né aveva dato, nelle proprie difese, dato informazioni al riguardo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’istanza di sospensione, non ritenendo sussistenti elementi certi per stabilire l’attualità della pendenza di un procedimento penale per gli stessi fatti oggetto del giudizio disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 luglio 2015, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67, nonché Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.

  • L’avvocato sospeso, radiato o cancellato dall’albo non può proporre ricorso al CNF in proprio

    E’ inammissibile il ricorso sottoscritto personalmente da professionista che, al tempo della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi ex art. 63, co. 1, R.D. n. 37/1934 perché sospeso, radiato o cancellato dall’albo, con provvedimento immediatamente esecutivo, nel qual caso l’impugnazione dovrà essere necessariamente proposta a mezzo di avvocato iscritto all’albo delle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, trattavasi di sospensione per omesso invio del Mod. 5 alla Cassa Forense)

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Broccardo), sentenza del 11 giugno 2015, n. 92

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BROCCARDO), sentenza del 18 luglio 2011, n. 121, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MASCHERIN), sentenza del 18 luglio 2011, n. 118, Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 173.
    NB: L’immediata esecutività delle sanzioni disciplinari è sospesa dalla proposizione del ricorso al CNF (art. 61 L. n. 247/2012) ed è comunque subordinata alla mancata impugnazione (art. 62 L. n. 247/2012). L’immediata esecutività dell sospensione cautelare consegue invece alla notifica del provvedimento (art. 60 L. n. 247/2012).