Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare

    Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Salazar), sentenza del 20 marzo 2014, n. 44.

  • Procedimento disciplinare: la composizione del collegio giudicante non è immutabile

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, non integra nullità alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, poiché il principio dell’invariabilità del Collegio giudicante, sancito dall’art. 473 c.p.c., è applicabile, in base al richiamo dell’art. 63, comma 3, r.d. n. 37/1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale, e non può essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell’Ordine, considerate la natura amministrativa del COA e la funzione amministrativa dell’attività svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validità delle deliberazioni.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. De Giorgi), sentenza del 23 luglio 2015, n. 122, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Del Paggio), sentenza del 2 novembre 2010, n. 188.

  • La competenza per i procedimenti riguardanti i consiglieri non muta alla cessazione della carica

    Il principio generale enunciato nell’art. 5 c.p.c. (secondo cui la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo) si applica anche al procedimento disciplinare, sicché la competenza per i procedimenti riguardanti i consiglieri, determinata al momento dell’esercizio dell’azione disciplinare, non muta alla cessazione della carica consiliare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 settembre 2015, n. 145

  • All’accertata responsabilità disciplinare dell’incolpato consegue sempre una sanzione deontologica

    Il procedimento disciplinare, che non venga definito in rito, deve necessariamente concludersi con una decisione che, nel merito, accerti o escluda la responsabilità dell’incolpato, e che quindi in suo confronto disponga, rispettivamente, l’applicazione di una sanzione disciplinare o il proscioglimento; pertanto poco coerente con tale principio appare una decisione che ritenga sussistente la responsabilità dell’incolpato (seppur evidenziando le giustificazioni applicabili al comportamento nel caso concreto) e, al tempo stesso, non applichi alcuna sanzione a ragione proprio delle giustificazioni addotte. In tal caso, all’incongruenza della decisione è possibile comunque rimediare in sede di gravame, mediante correzione o integrazione della sua motivazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 144

  • Inammissibile l’impugnazione della (motivazione di) assoluzione

    L’interesse ad impugnare una decisione disciplinare o un capo di questa va desunto dalla utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, all’aspettativa di una modificazione in melius della statuizione impugnata e quindi ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio. In difetto di tale interesse, il ricorso è inammissibile (Nel caso di specie, l’avvocato aveva impugnato la decisione del COA di proscioglimento dalle incolpazioni a lui contestate chiedendo la riforma della sola motivazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 144

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Tacchini), sentenza del 17 settembre 2012, n. 113, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3.

  • La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale

    La sospensione del procedimento disciplinare per pregiudizialità penale può essere disposta, ex art. 295 c.p.c, in caso di identità dei fatti, nella sola ipotesi in cui sia stata esercitata dal P.M. l’azione penale nei modi di cui all’art. 405 c.p.p. con la formulazione dell’imputazione e la richiesta di rinvio a giudizio. Conseguentemente, non sussiste alcun obbligo di far luogo alla sospensione del disciplinare nel caso in cui il procedimento penale sia ancora nella fase delle indagini preliminari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 143

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 16 luglio 2015, n. 96, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Neri), sentenza del 16 luglio 2015, n. 98, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Picchioni), sentenza del 28 aprile 2015, n. 67, nonché Cass. Civ. 10974/2012. In arg. cfr. pure l’art. 54 L. n. 247/2012.

  • La ritardata consegna al cliente di somme incassate per suo conto

    L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 143

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.

  • Pubblicità informativa: vietato offrire prestazioni professionali verso compensi infimi o a forfait

    Pur a seguito dell’entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, la pubblicità informativa dell’avvocato deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro, sicché è da ritenersi deontologicamente vietata una pubblicità indiscriminata (ed in particolare quella comparativa ed elogiativa) così come una proposta commerciale che offra servizi professionali a costi molto bassi ovvero determinati forfettariamente senza alcuna proporzione all’attività svolta, a prescindere dalla corrispondenza o meno alle indicazioni tariffarie. Infatti, la peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le predette limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall’ordinamento affidata al potere-dovere del giudice disciplinare (Nel caso di specie trattavasi di box pubblicitario in un quotidiano, con evidenza riservata in via pressoché esclusiva e palesemente suggestiva al costo della prestazione offerta).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 11 marzo 2015, n. 26, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37 Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 28 dicembre 2012, n. 204.

  • La corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare

    In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato, l’indagine volta ad accertare la correlazione tra addebito contestato e decisione disciplinare non deve essere effettuata alla stregua di un confronto meramente formale perché, vertendosi in tema di garanzie e di difesa, la violazione di detto principio non sussiste allorché l’incolpato, attraverso l’iter processuale, abbia avuto conoscenza dell’addebito e sia stato posto in condizione di difendersi. La nullità della decisione va, infatti, esclusa qualora la contestazione sia tale per cui con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 56, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 20 marzo 2014, n. 39, Cass., s.u., 12 marzo 2004, n. 5038; Cass., s.u., 26 aprile 2000, n. 289.

  • Il ne bis in idem opera anche in sede disciplinare

    Nel procedimento disciplinare trova applicazione il principio del ne bis in idem, che ricorre qualora una condotta determinata sotto il profilo fattuale, storico e temporale sia stata già in precedenza delibata dal Giudice sotto l’aspetto deontologico e si sia pertanto consumato il potere disciplinare in ordine al fatto contestato (Nel caso di specie, i fatti oggetto della contestazione, astrattamente tra loro assimilabili, erano diversi sotto il profilo storico e temporale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di bis in idem).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Ferina), sentenza del 24 settembre 2015, n. 142

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 27 settembre 2014, n. 125.