Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La mancata comunicazione di apertura del procedimento disciplinare all’incolpato e al P.M.

    La mancata comunicazione di apertura del procedimento disciplinare all’incolpato e al P.M. prima dell’atto di citazione di cui all’art. 48 R.D. n. 37/1934, non comporta alcuna sanzione di nullità, atteso che le funzioni esercitate in materia disciplinare dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed il relativo procedimento rivestono natura amministrativa e non giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Cass. Civ. sez. Un. N. 28339 del 22.12.2011, Cassazione Civile, sentenza del 09 marzo 2005, n. 5072, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 21 ottobre 2013, n. 197, C.N.F. n. 147 del 15.10.2012.

  • Il Consiglio locale non ha l’obbligo di pronunciarsi espressamente sull’istanza di archiviazione

    La celebrazione del procedimento disciplinare nel rispetto di tutti i diritti e le facoltà riconosciuti dalla legge all’incolpato rende irrilevante ed ininfluente la mancata, espressa pronuncia da parte del Consiglio dell’Ordine in merito all’istanza di archiviazione presentata dallo stesso incolpato, la quale è da ritenersi implicitamente rigettata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138

  • Consiglio dell’Ordine: il raggiungimento del quorum sana l’eventuale vizio della convocazione

    Il funzionamento del Consiglio dell’Ordine in sede deliberante si basa in via esclusiva sul principio del quorum, con la conseguenza che, l’eventuale vizio della convocazione risulta definitivamente sanato dalla partecipazione all’adunanza di un numero di Consiglieri sufficiente ad integrare l’organo, fermo restando che la mancata indicazione del quorum deliberativo del Consiglio e la mancata specificazione dei voti espressi in camera di consiglio non comporta alcuna nullità della decisione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Corte di Cassazione (pres. Rordorf, rel. D’Ascola), SS.UU, sentenza n. 9138 del 6 maggio 2016, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Salazar), sentenza del 24 luglio 2014, n. 104.

  • Il dovere di difesa non giustifica la commissione di illeciti a pretesa tutela del cliente

    Commette illecito disciplinare l’avvocato che sottragga atti o provvedimenti dal fascicolo processuale, a nulla rilevando che si tratti di documenti ritenuti necessari per la difesa del proprio cliente ed a prescindere dalla loro rilevanza nel processo stesso (Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita legittimità del proprio operato, sostenendo il contemperamento dei doveri di correttezza e lealtà professionale con i doveri di difesa e giusto processo ex artt. 2 e 111 Cost. a tutela del cliente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 24 settembre 2015, n. 138

  • L’avvocato può essere socio accomandante (ma non accomandatario)

    La carica di socio accomandante (dunque, senza poteri di gestione della società) non è incompatibile con l’esercizio della professione forense.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza del 2 settembre 2015, n. 136

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Morlino), parere 11 luglio 2012, n. 45; sull’incompatibilità professionale dell’accomandatario, anche se di società inattiva, cfr. invece Consiglio Nazionale Forense (Florio), parere del 16 gennaio 2008, n. 3.

  • La richiesta di compensi eccessivi e non dovuti

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di lealtà e correttezza, l’avvocato che chieda il pagamento del compenso professionale al proprio cliente pur avendo già ottenuto il pagamento della parcella dalla compagnia di assicurazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 135

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 3734 del 25 febbraio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, Cons. Naz. Forense 03-11-2004, n. 243.

  • L’omessa audizione dei testi indicati dall’incolpato

    Non determina nullità della decisione l’omessa audizione dei testi indicati quando risulti che il COA abbia ritenuto superflue o ininfluenti le deposizioni stesse per essere già pervenuto all’accertamento completo dei fatti attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Sica), sentenza del 23 luglio 2015, n. 135

    NOTA:
    Corte di Cassazione, ordinanza n. 3734 del 25 febbraio 2016 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 marzo 2015, n. 13, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Tacchini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 219.

  • Avvocati di enti pubblici: incompatibilità professionale nel caso di stipendio fisso e cartellino

    Per gli avvocati di ente pubblico, non sussiste incompatibilità professionale solo allorché siano inseriti, senza vincolo di subordinazione, in uffici legali appositamente istituiti presso l’ente stesso con carattere di autonomia e separatezza, quindi senza l’obbligo di osservare un orario di lavoro e senza una retribuzione predeterminata a scadenza fissa (Nel caso di specie, il rapporto dell’avvocato con l’ente era caratterizzato dalla necessità di timbratura del cartellino, nonché da una retribuzione continuativa parametrata allo stipendio dei funzionari e dall’obbligo di uniformarsi alle direttive dettate in via programmatica dell’ente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato la delibera con cui il COA ne aveva disposto la cancellazione dalla Sezione speciale dell’albo per incompatibilità professionale).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 23 luglio 2015, n. 134

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Neri), sentenza del 22 luglio 2015, n. 114, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Allorio), sentenza del 29 novembre 2012, n. 158, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Berruti), sentenza del 27 novembre 2009, n. 133.

  • Appello al CNF: il rispetto del termine nel caso di ricorso spedito a mezzo posta

    Nel caso in cui l’impugnazione al CNF sia proposta mediante spedizione del ricorso a mezzo raccomandata, è sufficiente che l’atto stesso sia consegnato all’ufficio postale entro il termine di decadenza previsto dalla Legge (nella specie, 20 giorni ex art. 50 RDL n. 1578/1933 ratione temporis applicabile), non essendo altresì necessario che esso effettivamente giunga al COA destinatario entro il suddetto termine (Nell’esprimere il principio di cui in massima, il CNF ha motivatamente dissentito dal precedente, contrario orientamento).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. De Michele), sentenza del 23 luglio 2015, n. 132

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 29 novembre 2012, n. 175. Contra, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Sica), sentenza del 27 settembre 2014, n. 124, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio – Rel. Perfetti), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 137, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. NERI), sentenza 20 luglio 2012, n. 104; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. MARIANI MARINI, Rel. MORLINO), sentenza del 20 luglio 2012, n. 102; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti – Rel. Perfetti), sentenza del 30 aprile 2012, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 201 (la quale fa una distinzione tra spedizione a mezzo posta e notifica in proprio a mezzo posta ex L. n. 53/94); Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 160; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 157; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Cardone), sentenza del 27 ottobre 2010, n. 156; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 12 maggio 2010, n. 34.

  • La valutazione del requisito della condotta irreprensibile

    La sussistenza del requisito della condotta “specchiatissima e illibata” (nel nuovo Ordinamento Forense, “irreprensibile”), necessaria al fine di ottenere l’iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati non abilitati, deve essere esclusa in tutte le ipotesi in cui il richiedente abbia tenuto condotte non conformi alla disciplina normativa o alle regole deontologiche della professione forense, tali da incidere sull’affidabilità del soggetto che aspira a svolgere il ruolo attribuito dall’ordinamento al professionista forense: e, al riguardo, le condotte apprezzabili sotto il profilo morale non sono solo quelle riferibili alla dimensione privata dell’individuo, bensì anche quelle che rilevano ai fini di una valutazione dell’affidabilità del soggetto per il corretto svolgimento della specifica attività; quanto invece alla sfera strettamente privata del richiedente l’iscrizione nell’Albo. Tuttavia, non possono essere considerate come ostative condotte che, anche per la loro risalenza nel tempo non appaiano oggi ragionevolmente suscettibili di incidere attualmente sulla suddetta affidabilità (Nel caso di specie, veniva impugnata al CNF la delibera con cui il COA deliberava di cancellare dal registro dei praticanti un soggetto che, quando appena maggiorenne, aveva riportato due condanne penali per spaccio di droga e guida in stato di ebbrezza. In applicazione del principio di cui in massima, rilevata la risalenza dei fatti commessi in giovane età -per i quali, peraltro, erano altresì intervenute pronunce di riabilitazione-, ed in considerazione della circostanza che il successivo comportamento del praticante risultava essere stato costantemente improntato a correttezza, il CNF ha accolto il ricorso).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 130

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Allorio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 161.