Ove il comportamento dell’avvocato abbia pregiudicato l’immagine della classe forense, per la relativa sanzione disciplinare non è necessario lo strepitus fori né l’attualità del clamor, come invece richiesto in sede (di sospensione) cautelare. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Merli), sentenza del 17 luglio 2013, n. 108