La proroga di diritto della scadenza del termine al primo giorno seguente non festivo, prevista dall’ultimo comma dell’art. 155 c.p.c., trova applicazione non soltanto per i termini ordinatori ma anche per quelli perentori, quali sono i termini previsti per le impugnazioni. Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Borsacchi), sentenza del 29 novembre 2012, n. 181