Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Gli effetti della sanzione disciplinare all’esito del giudizio di impugnazione al CNF

    La sanzione disciplinare inizia a produrre i suoi effetti ex lege dalla data della notificazione della decisione del CNF al professionista, non essendo necessaria l’integrazione della decisione stessa con la determinazione della decorrenza del dies a quo della relativa operatività da parte del CdO che cura la tenuta dell’albo nel quale è iscritto l’incolpato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 23 gennaio 2016, n. 2

  • L’esercizio di attività professionale in periodo di sospensione disciplinare

    Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, quand’anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di sospensione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 23 gennaio 2016, n. 2

  • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività

    L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cod. prev.Art. 12 cod. prev. – Dovere di competenza.L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. I. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività r…Leggi il testo completo → (ora, art. 14 cdfArt. 14 cdf – Dovere di competenzaL’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.Leggi il testo completo →) -che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cod. prev.Art. 13 cod. prev. – Dovere di aggiornamento professionale.È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. I. L’avvo…Leggi il testo completo → (ora, art. 15 cdfArt. 15 cdf – Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continuaL’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente…Leggi il testo completo →)- ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 23 gennaio 2016, n. 2

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 14 marzo 2015, n. 53.

  • La sanzione disciplinare nel caso di molteplici addebiti può anche superare la pena edittale massima prevista per la fattispecie più grave

    Oggetto di valutazione disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato, tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che dovrà essere unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante fossero molteplici le condotte lesive poste in essere (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →). In particolare, tale sanzione non è la somma delle singole pene previste per i vari addebiti contestati, ma il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato; conseguentemente, in forza del criterio di proporzionalità, qualora da siffatto giudizio emerga la strutturale incapacità dell’incolpato a ravvedersi, ovvero la sua irrecuperabilità, tanto che la sua permanenza nel Ceto Forense sarebbe altrimenti fonte di irreparabile vulnus per la reputazione del ceto stesso, la sanzione disciplinare da irrogarsi in concreto ben può consistere nella radiazione, quand’anche per nessuno dei comportamenti contestati, singolarmente considerati, fosse prevista una sanzione tanto grave (Nel caso di specie, il professionista aveva reiteratamente omesso di dar corso a distinti mandati ricevuti, riferendo falsamente ai clienti in ordine all’introduzione delle relative cause, al loro svolgimento e al loro esito positivo, in realtà negativo con condanna alla spese; inoltre, aveva continuato a svolgere l’attività professionale in periodo di sospensione disciplinare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Esposito), sentenza del 23 gennaio 2016, n. 2

  • Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

    E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense e non, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934, presso la segreteria del Consiglio territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Iacona), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 261

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 29 dicembre 2015, n. 238, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 213, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 212, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 15 dicembre 2015, n. 190, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Allorio), sentenza del 23 luglio 2015, n. 126, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Piacci), sentenza del 14 marzo 2015, n. 48, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 43, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Ferina), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 208, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 23 luglio 2013, n. 131, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Tacchini), sentenza del 2 marzo 2012, n. 32.
    In arg. cfr. pure l’art. 33, co. 3, Reg. CNF n. 2/2014.

  • La richiesta di compensi manifestamente sproporzionati o eccessivi

    L’avvocato che chieda compensi eccessivi e anche sproporzionati rispetto alla natura e alla quantità delle prestazioni svolte pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e probità a cui ciascun professionista è tenuto.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 260

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Florio), sentenza del 24 novembre 2014, n. 157, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Piacci), sentenza del 29 novembre 2012, n. 160.

  • I limiti deontologici agli accordi sulla definizione del compenso professionale

    L’avvocato può determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti (art. 45 cod. prev.Art. 45 cod. prev. – Accordi sulla definizione del compenso.È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionat…Leggi il testo completo →, ora art. 25 cdfArt. 25 cdf – Accordi sulla definizione del compensoLa pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall’art. 29, quarto comma, è libera.È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in…Leggi il testo completo →), fermo restando che, nell’interesse del cliente, tale compenso deve essere comunque sempre proporzionato all’attività svolta: siffatta proporzione rimane l’essenza comportamentale richiesta all’avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 260

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Bianchi), sentenza del 16 marzo 2010, n. 11.

  • Il patto di quota lite, alla luce della nuova legge professionale

    Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, mentre è valida la pattuizione con cui si determini il compenso a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 260

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Borsacchi), sentenza del 18 marzo 2014, n. 26, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 225, nonché Corte di Cassazione (pres. Petti, rel. Armano), III Sez. Civ., sentenza n. 2169 del 4 febbraio 2016.
    In arg. cfr. pure Perfetti U. (già vice pres. CNF), Riflessioni a margine del divieto del patto di quota lite, in Riv. Dir. Civ., n. 2/2013, pag. 413 e ss.

  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nel caso di specie, il ricorso al CNF -non pure sottoscritto personalmente dall’incolpato- veniva proposto a mezzo di avvocato privo di procura. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 258

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 28 dicembre 2015, n. 203, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Sorbi), sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Allorio), sentenza del 13 marzo 2015, n. 44, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Salazar), sentenza del 10 giugno 2014, n. 90.

  • Formazione continua: nessuna sanzione per un fatto che, secondo disciplina posteriore, non costituisca più violazione

    L’indubbia natura afflittiva della sanzione disciplinare induce a ritenere applicabile il principio generale del favor rei, per una primaria esigenza di parità sostanziale, costituzionalmente garantita, tra gli incolpati con conseguente superamento del contrario principio del “tempus regit actum”, secondo cui all’illecito disciplinare dovrebbe invece applicarsi la sanzione vigente al momento in cui l’illecito stesso è commesso anziché quella, successiva, più favorevole all’incolpato (Nel caso di specie, il professionista veniva sanzionato dal proprio Consiglio territoriale per non aver assolto l’obbligo di formazione continua nel triennio 2008-2010. Dopo la delibera disciplinare e nelle more del relativo giudizio di impugnazione, entrava in vigore l’art. 11, co. 2, L. Legge n. 247/2012 e conseguente art. 15 Reg. C.N.F. n. 6/2014. Il CNF, rilevato che all’epoca dei fatti il professionista era già ultrasessantenne, quindi esentato dall’obbligo di formazione continua in base alla normativa vigente sebbene successiva ai fatti stessi, in applicazione del principio di cui in massima ha accolto l’impugnazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Merli), sentenza del 31 dicembre 2015, n. 257

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Tinelli), sentenza del 18 luglio 2015, n. 112, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Perfetti), sentenza del 20 marzo 2014, n. 40.