L’attività istruttoria espletata in violazione dell’obbligo di sospensione per pendenza di un autonomo procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti non deve ritenersi nulla laddove (come nella specie) sia stata rispettata la pienezza del contraddittorio tra le parti. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Picchioni), sentenza del 12 luglio 2016, n. 180