E’ inammissibile l’impugnazione proposta dall’esponente avverso il provvedimento di archiviazione del Consiglio territoriale (Nel caso di specie, l’esponente -peraltro in proprio sebbene non avvocato- aveva impugnato la delibera del Consiglio territoriale che aveva ritenuto di non dover procedere disciplinarmente nei confronti dell’avvocato a seguito di esposto presentato a carico dello stesso).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La richiesta di un compenso eccessivo non costituisce altresì minaccia di azioni od iniziative sproporzionate
La richiesta di pagamento del proprio compenso professionale da effettuarsi entro un termine congruo (nella specie, 10 giorni) sotto pena delle conseguenze di legge costituisce usuale sollecito di adempimento, che pertanto di per sè non assume altresì rilievo deontologico quale asserita minaccia di “azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie” (art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo →, già art. 48 cod. prev.Art. 48 cod. prev. – Minaccia di azioni alla controparte.L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda…Leggi il testo completo →) sol perché l’importo richiesto sia eccessivo rispetto all’attività effettivamente svolta (art. 29 cdfArt. 29 cdf – Richiesta di pagamentoL’avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantit…Leggi il testo completo →, già art. 43 cod. prev.Art. 43 cod. prev. – Richiesta di pagamento.Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni profess…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143
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Il mandato professionale si presume oneroso fino a prova contraria
Il mandato professionale si presume oneroso fino a prova contraria (art. 1709 cc), la quale non può tuttavia fondarsi sulle sole e mere dichiarazioni dell’esponente, non corroborate da altre risultanze istruttorie (Nel caso di specie, l’ex cliente aveva presentato un esposto contro il proprio avvocato, che gli aveva inviato una parcella per l’attività professionale svolta in suo favore).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143
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Sanzione deontologica e assenza di precedenti disciplinari
In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdf (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari (art. 21 co. 4 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143
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Corrispondenza tra addebito contestato e pronuncia disciplinare: il divieto di decisioni a sorpresa
La difformità tra contestato e pronunziato (nella specie, esclusa) si verifica nelle ipotesi di c.d. “decisione a sorpresa”, ovvero allorchè la sussistenza della violazione deontologica venga riconosciuta per fatto diverso da quello di cui alla contestazione e, dunque, la modificazione vada al di là della semplice diversa qualificazione giuridica di un medesimo fatto, ditalché la condotta oggetto della pronuncia non possa in alcun modo considerarsi rientrante nell’originaria contestazione. Tale principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è inderogabile, in quanto volto a garantire la pienezza e l’effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa ed è finalizzato a consentire, a chi debba rispondere dei fatti contestatigli, il compiuto esercizio del diritto di difesa, costituzionalmente garantito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 143
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Decisione disciplinare: necessaria (e sufficiente) la firma del Presidente e del Segretario che hanno partecipato alla seduta in cui la deliberazione è stata adottata
Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione. Pertanto deve essere dichiarata nulla la decisione che non soddisfi tale prescrizione (Nel caso di specie, la decisione disciplinare impugnata era stata sottoscritta dal solo presidente e non pure dal segretario. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Caia), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 141
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Il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell’Ordine
L’iscritto che non versi al proprio COA nei termini stabiliti il contributo annuale è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, previa contestazione dell’addebito e sua personale convocazione (art. 29 L. 247/2012), inflitta con provvedimento non avente natura disciplinare ma comunque adottata secondo le forme del procedimento disciplinare, in analogia con quanto previsto dall’art. 17 L. n. 576/1980 (sospensione dall’esercizio della professione per inadempimento dell’obbligo di invio alla Cassa di Previdenza del modello 5). Detto provvedimento è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione, l’avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l’effetto sospensivo – correlato all’impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall’art. 50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l’illegittimità di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dall’avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell’ordine: ciò, peraltro, non giustifica dubbi di incostituzionalità dell’accennata disciplina, giacché non sussite lesione alcuna del diritto di difesa dell’interessato, che infatti ben può farsi assistere nel ricorso al C.N.F. da altro difensore, ferma restando la facoltà di comparire dinnanzi al Consiglio e di interloquire personalmente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 140
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Copia notificata della decisione disciplinare: sufficiente la dicitura “firmato”
La mancanza della sottoscrizione del giudice non costituisce motivo di nullità della decisione, se si riferisce alla copia notificata e non all’originale del provvedimento. In ogni caso, con particolar riferimento alle decisioni disciplinari, qualora la conformità all’originale della copia notificata della sentenza risulti attestata dal consigliere segretario recando, con la dicitura “firmato” e l’indicazione a stampa del nome e del cognome del presidente e del segretario, tale formulazione della copia non è idonea a dimostrare la mancanza della sottoscrizione dell’originale asseverando, anzi, il contrario.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 140
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L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 10 ottobre 2017, n. 142
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Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: la violazione dei doveri di probità, dignità e decoro non è esclusa dalla sanzionabilità
Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, “per quanto possibile” (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata “descrizione” di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità, giacché è comunque possibile contestare l’illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui “la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.