L’apprensione indebita di somme di denaro di spettanza del cliente integra gravissima violazione, che pregiudica l’affidamento generale che il professionista deve coltivare in ragione del suo ministero, compromettendo, conseguentemente, la credibilità dell’intero ceto forense.
Categoria: Giurisprudenza CNF
-
Procedimento penale e prescrizione dell’azione disciplinare
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare di cui all’art. 51 R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare (che ai sensi dell’art. 44, co. 1, del citato R.D.L. è obbligatorio) abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.
-
Legittimo impedimento: la prova documentale dell’impedimento (assoluto) a comparire non ammette equipollenti
Chi intenda chiedere il rinvio dell’udienza disciplinare ha l’onere di fornire la prova documentale del legittimo impedimento con riferimento all’esistenza, assolutezza ed attualità dello stesso, non essendo all’uopo sufficiente addurre imprecisati “motivi strettamente personali”.
-
L’istituto della riabilitazione non si applica alle sanzioni disciplinari
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge professionale nella parte in cui cui non prevede l’istituto della riabilitazione, che nell’ambito delle sanzioni disciplinari l’ordinamento forense non contempla, né può esservi introdotto dall’interprete in via analogica o estensiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174
-
L’assenza di danno non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare
L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174
-
La corrispondenza tra colleghi non producibile né riferibile in giudizio: presupposti e ratio
L’art. 48 cdfArt. 48 cdf – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collegaL’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente propost…Leggi il testo completo → (già art. 28 cod. prev.Art. 28 cod. prev. – Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. I. È producibile la corrispon…Leggi il testo completo →) vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell’attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174
-
La rinuncia all’esposto non determina l’estinzione del procedimento disciplinare
L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde l’eventuale “remissione” dell’esposto da parte del denunciante assume unicamente rilevanza ai limitati fini della determinazione della sanzione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174
-
Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
Secondo un principio di diritto di carattere generale – che trova applicazione anche nel procedimento disciplinare dinanzi al CNF a carico degli avvocati, retto dai principi del codice di procedura civile – la proposizione del ricorso determina la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 174
-
Deontologia forense: doveri generali e principio di specialità
I generali doveri di probità, dignità, decoro, lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza, enunciano principi fondamentali della professione forense che vengono necessariamente violati in occasione di ogni comportamento illecito, sicché non possono comportare autonomo illecito o aggravamento della sanzione, ove la fattispecie concreta trovi apposita disciplina in una (più) specifica norma deontologica.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 13 dicembre 2018, n. 173
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 198 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 27 settembre 2012, n. 132. -
Sospensione riformata in sede di gravame: l’eventuale “presofferto” mitiga la sanzione rideterminata
Qualora la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione sia stata in tutto o in parte già eseguita prima della sua riforma in sede di gravame, di ciò può tenersi conto ai fini della mitigazione della sanzione effettivamente irrogata all’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva pre-sofferto la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per il periodo di un mese prima che la sanzione stessa fosse sospesa in sede di gravame, ove la sanzione veniva infine ri-determinata in censura e, in applicazione del principio di cui in massima, mitigata in avvertimento).