Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Sospensione cautelare: lo strepitus fori deve essere concreto, rilevante e attuale
Secondo una interpretazione sistematica, storica e teleologica deve ritenersi che il c.d. strepitus fori costituisca tuttora presupposto della nuova sospensione cautelare, la quale pertanto non consegue automaticamente o di diritto al solo verificarsi delle fattispecie tipiche e tassative di sua ammissibilità (artt. 60 L. n. 247/2012 e 32 Reg. CNF n. 2/2014), ma è comunque rimessa al potere-dovere del CDD di valutare in concreto l’eventuale clamore suscitato dalle imputazioni penali, in una dimensione oggettiva di rilevante esteriorizzazione e non solo nello stretto ambiente professionale, con carattere di concretezza, rilevanza e attualità della lesione al decoro ed alla dignità della professione (Nel caso di specie, la sospensione cautelare era stata irrogata per fatti di rilievo penale che, alcuni anni prima, avevano suscitato grande clamore mediatico, anche perché commessi ai danni di una nota presentatrice TV. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato il provvedimento cautelare).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Salazar), sentenza del 14 dicembre 2018, n. 181
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Avvocato stabilito: i requisiti per la dispensa dalla prova attitudinale
In base all’art. 12 e ss. del D. Lgs. 96/2001, è prevista la possibilità di integrazione dell’avvocato stabilito nella professione di “avvocato” (integrato) con l’iscrizione dello stesso nell’Albo degli Avvocati, trascorsi tre anni dalla data di iscrizione come avvocato stabilito e comprovata l’attività effettiva e regolare nello Stato membro ospitante, ovvero avuto riguardo a durata, frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni, nonché al numero dei clienti e al giro di affari, senza interruzioni che non siano quelle dovute agli eventi della vita quotidiana.
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Dovere di informazione: l’avvocato deve spiegare l’udienza al cliente, anche se questi era presente
Ai sensi dell’art. 27 cdfArt. 27 cdf – Doveri di informazioneL’avvocato deve informare chiaramente la parte assistita, all’atto dell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche e dell’importanza di quest’ultimo e delle attività da espletare, precisando le i…Leggi il testo completo → (già art. 40 cod. prev.Art. 40 cod. prev. – Obbligo di informazione.L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziat…Leggi il testo completo →), l’avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, e tale dovere non viene meno sol perché relative ad eventi cui lo stesso cliente abbia personalmente partecipato (nella specie, un’udienza del processo) giacché, agli occhi di una persona non esperta del settore, le attività forensi sono comunque di difficile interpretazione, quantomeno in ordine alla loro portata ed ai loro effetti.
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L’omessa restituzione della documentazione al cliente
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., art. 33 cdfArt. 33 cdf – Restituzione di documentiL’avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti…Leggi il testo completo → (già art. 42 cod. prev.Art. 42 cod. prev. – Restituzione di documenti.L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. I. L’avvoc…Leggi il testo completo →) e art. 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
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L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente
L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi.
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Violazione dei doveri familiari: la (potenziale) rilevanza deontologica della vita privata del professionista
Deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine dell’avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria. La violazione deontologica, peraltro, sussiste anche a prescindere dalla notorietà dei fatti, poiché in ogni caso l’immagine dell’avvocato risulta compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto (Nel caso di specie, il professionista ometteva di versare il mantenimento della prole, subendo per questo una procedura esecutiva immobiliare. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per un periodo di mesi sei).
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Abolizione della sanzione della cancellazione e nuova sospensione disciplinare
Nel caso di successione di norme deontologiche nel tempo, la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevole per l’incolpato (art. 65 L. n. 247/2012). All’esito di tale valutazione, da effettuarsi necessariamente in concreto, la sanzione non può tuttavia risultare dalla combinazione della vecchia con la nuova normativa (da cui ricavarne arbitrariamente una terza, amalgamando frammenti dell’una e dell’altra), ma piuttosto dalla disciplina -precedente o successiva- più favorevole nella sua integrità. Conseguentemente, qualora per il principio del favor rei venga irrogata la sospensione disciplinare in luogo della cancellazione dall’albo (non più prevista come sanzione), troveranno applicazione i nuovi limiti edittali (da due mesi a cinque anni) e non quelli previgenti (da due mesi ad un anno) (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di anni due, in luogo della cancellazione).
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La sostituzione di persona all’esame di abilitazione alla professione forense
Integra illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che si introduca nell’aula d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione spacciandosi per commissario d’esame allo scopo di aiutare indebitamente un candidato (Nella specie, il professionista veniva sorpreso dalla polizia penitenziaria nell’aula d’esame, con in dosso apparecchiature informatiche. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per il periodo di due anni).
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Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare
La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare, e ciò in applicazione del principio della fungibilità della pena ex art. 657 c.p.p.