Categoria: Giurisprudenza CNF

  • La citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti

    In tema di procedimento disciplinare, la citazione a giudizio dell’incolpato deve contenere “l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti” (art. 59 co. 1 lett. d n. 2 L. n. 247/2012 e art. 21 n. 2, lett. b) Reg. CNF n. 2/2014). Conseguentemente, deve affermarsi la violazione della regola della corrispondenza tra la contestazione e la pronuncia disciplinare allorquando vi sia incertezza sui fatti contestati, con la conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese, a nulla rilevando l’individuazione delle precise norme deontologiche che si asseriscono essere state violate. Infatti, il procedimento disciplinare deve rispondere all’esigenza di garantire pienezza ed effettività di contraddittorio sul contenuto dell’accusa, al fine di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa (Nel caso di specie, l’incolpato veniva citato in giudizio per asserita violazione degli artt. 50 e 52 cdf, senza tuttavia che gli fossero contestate le specifiche dichiarazioni false ed offensive che avrebbe pronunciato né quando. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la sanzione disciplinare irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 136 del 21 maggio 2025

  • La produzione in giudizio di corrispondenza riservata è un illecito istantaneo

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all’art. 48 cdf è un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 136 del 21 maggio 2025

    NOTA:
    In senso conforme, CNF n. 356/2024, CNF n. 332/2024, CNF n. 187/2024, CNF n. 2/2024, CNF n. 148/2023, CNF n. 221/2022, CNF n. 18/2021. Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento, secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato (cfr. CNF n. 117/2014, CNF n. 101/2014, CNF n. 170/2013).

  • I limiti del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari

    Il diritto-dovere di critica nei confronti di qualsiasi provvedimento giudiziario mai può travalicare i limiti del rispetto della funzione giudicante, sia con riferimento alla persona del giudicante sia al suo operato e alla funzione esercitata, riconosciuta dall’ordinamento con norme di rango costituzionale nell’interesse pubblico, con pari dignità rispetto alla funzione della difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 167 del 23 giugno 2025

  • Il diritto-dovere di difesa non giustifica l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive

    Benché l’avvocato possa e debba utilizzare fermezza e toni accesi nel sostenere la difesa della parte assistita o nel criticare e contrastare le decisioni impugnate, tale potere/dovere trova un limite nei doveri di probità e lealtà, i quali non consentono di trascendere in comportamenti non improntati a correttezza e prudenza, se non anche offensivi, che ledono la dignità della professione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 167 del 23 giugno 2025

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite, di elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 167 del 23 giugno 2025

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cancellario), sentenza n. 169 del 23 giugno 2025

  • Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte

    Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 167 del 23 giugno 2025

  • L’errore materiale non è causa di nullità della delibera del Consiglio territoriale

    La presenza di meri refusi o di imprecisioni terminologiche non determina la nullità della delibera del Consiglio territoriale, trattandosi di mero errore materiale, ove non siano tali e tanti da pregiudicare l’intelligibilità della decisione stessa, sia nella sua parte motiva che in quella dispositiva (Nel caso di specie, l’errore riguardava la data di commissione dell’illecito disciplinare contestato).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 167 del 23 giugno 2025

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Feliziani), sentenza n. 72 del 22 marzo 2025, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Patelli), sentenza n. 137 del 18 aprile 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Melogli), sentenza n. 87 del 1° giugno 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 12 settembre 2018, n. 105, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Calabrò), sentenza del 20 marzo 2018, n. 14, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Pasqualin), sentenza del 20 ottobre 2016, n. 306.

  • Radiazione per l’avvocato amministratore di sostegno che si appropri indebitamente di ingenti somme del beneficiario

    Costituisce gravissimo illecito (anche) disciplinare, che lede enormemente l’immagine della professione forense ed in quanto tale giustifica la massima sanzione disciplinare, il comportamento dell’avvocato che, nella sua qualità di amministratore di sostegno o tutore del beneficiario o dell’interdetto, prelevi indebitamente dal conto corrente di questi ingenti somme, ingiustificate e comunque non autorizzate dal Giudice tutelare, quand’anche a preteso titolo di rimborso spese (Nel caso di specie, l’avvocato aveva sottratto al proprio beneficiario oltre un milione di euro. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della radiazione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cancellario), sentenza n. 168 del 23 giugno 2025

    NOTA:
    In senso conforme, sempre riferite a illeciti commessi da amministratori di sostegno ai danni dei beneficiari assistiti, CNF n. 120/2025, CNF n. 109/2025, CNF n. 26/2025, CNF n. 132/2024, CNF n. 125/2024, CNF n. 45/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 172/2022, CNF n. 142/2022, CNF n. 127/2022, CNF n. 112/2022, CNF n. 153/2021, CNF n. 122/2021, CNF n. 91/2021, CNF n. 225/2020, CNF n. 164/2020 (appropriazioni indebite), nonché CNF n. 125/2024 (acquisto a prezzo vile di un immobile del beneficiario) e CNF n. 45/2023 (modifica fraudolenta a favore proprio o di terzi compiacenti quale beneficiario della polizza vita del beneficiario).

  • Sospensione per l’avvocato che falsifichi un provvedimento giudiziario

    Costituisce grave illecito (anche) disciplinare, perché lede i principi di probità, dignità, decoro e lealtà (art. 9 cdf), ai quali la professione forense deve sempre ispirarsi, oltre che del dovere di verità (art. 50 cdf), il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari, avvalendosene scientemente in giudizio e nelle altre sedi (In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per anni tre).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 164 del 23 giugno 2025

    NOTA:
    In senso conforme, per la falsificazione di:
    — provvedimenti giudiziari (CNF n. 52/2025, CNF n. 46/2025, CNF n. 242/2024, CNF n. 66/2024, CNF n. 22/2023, CNF n. 151/2022, CNF n. 137/2021, CNF n. 182/2020, CNF n. 47/2020, CNF n. 137/2019, CNF n. 189/2017)
    — atti giudiziari (CNF n. 85/2020, CNF n. 78/2020)
    — relate di notifica (CNF n. 108/2024, CNF n. 99/2024, CNF n. 197/2020)
    — contratti e documenti (CNF n. 421/2024, CNF n. 230/2022, CNF n. 272/2022, CNF n. 70/2021, CNF n. 22/2019, CNF n. 9/2019, CNF n. 148/2018, CNF n. 52/2018, CNF n. 9/2018, CNF n. 116/2016, CNF n. 44/2012)
    — libri e scritture contabili (CNF n. 69/2022)
    — quietanze di pagamento e modelli di pagamento F23/F24 (CNF n. 422/2024, CNF n. 62/2021)
    — procure alle liti, ancorché con il consenso o nell’interesse del cliente (CNF n. 95/2022, CNF n. 96/2021, CNF n. 59/2021, CNF n. 178/2020, CNF n. 8/2017, CNF n. 176/2012)
    — titoli di credito (CNF n. 137/2018)
    — carte di identità e codici fiscali (CNF n. 52/2018)

  • La rinuncia all’esposto e la remissione della querela non determinano l’estinzione del procedimento disciplinare

    L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto ovvero la remissione della querela per i fatti oggetto di procedimento disciplinare, così come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde tali eventi possono assumere unicamente rilevanza ai limitati fini della dosimetria della sanzione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Arnau), sentenza n. 164 del 23 giugno 2025