Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso

    In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: in deroga alla generale previsione dell’art. 653 c.p.p., soltanto l’accertamento con sentenza penale irrevocabile che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato, preclusivo di un’autonoma valutazione dei fatti ascritti all’incolpato da parte del giudice della deontologia, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie “il fatto non costituisce reato o illecito penale” o il fatto “non è previsto dalla legge come reato” ovvero di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (la quale ultima, peraltro, non ha nemmeno natura assolutoria), che riconoscono l’ontologia del fatto escludendone la sola rilevanza penale, sicché l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i princìpi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 291 del 20 ottobre 2025

  • Assoluzione penale e procedimento disciplinare

    Nel processo disciplinare degli avvocati, novellato dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha introdotto una autonoma valutazione da parte del Consiglio Nazionale Forense dei fatti ascritti all’incolpato, in via derogatoria rispetto alla generale previsione di cui all’art. 653 cod. proc. pen., solo l’accertamento, operato con sentenza penale irrevocabile, che «il fatto non sussiste» o «l’imputato non lo ha commesso» riveste l’efficacia di giudicato, preclusiva di un’autonoma valutazione degli stessi fatti da parte del giudice disciplinare, non anche le diverse formule assolutorie perché «il fatto non costituisce reato o illecito penale», o perché il fatto «non è previsto dalla legge come reato».

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 291 del 20 ottobre 2025

  • Formazione continua: censura per l’avvocato c.d. “zerista”

    La mancata acquisizione di alcun credito formativo nel triennio costituisce illecito disciplinare sanzionabile con la censura, tenendo conto della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →) e avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze – soggettive e oggettive – nel cui contesto è avvenuta la violazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 289 del 20 ottobre 2025

    NOTA
    In senso conforme, CNF n. 197/2021.

  • Violazione dell’obbligo di formazione e aggiornamento professionale: l’individuazione del dies a quo prescrizionale

    La violazione del dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua (artt. 15 e 70 cdf, art. 11 L. n. 247/2012) è un illecito omissivo a carattere istantaneo, con la conseguenza che il relativo dies a quo prescrizionale va individuato nell’ultimo giorno utile per il conseguimento dei crediti formativi richiesti per il periodo di riferimento (Nel caso di specie, l’omesso svolgimento dell’attività formativa riguardava il triennio 2014-2016. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto che l’illecito disciplinare si fosse consumato il 31 dicembre 2016 e da quella data decorresse quindi il relativo termine di prescrizione dell’azione disciplinare ex art. 56 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 289 del 20 ottobre 2025

    NOTA
    In senso conforme, Cass. n. 4839/2025, CNF n. 257/2025, CNF n. 437/2024, CNF n. 227/2024, CNF n. 98/2023, CNF n. 199/2022.

  • La rilevanza deontologica della dichiarazione dei redditi non corrispondente al vero

    Costituisce illecito (anche) deontologico il comportamento dell’avvocato che presenti una dichiarazione dei redditi non corrispondente al vero, e ciò indipendentemente dall’eventuale sanzione che l’ordinamento ricolleghi alla condotta stessa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 288 del 20 ottobre 2025

  • La contestazione dell’addebito disciplinare non deve necessariamente indicare le norme deontologiche violate

    La contestazione disciplinare nei confronti di un avvocato, che sia adeguatamente specifica quanto all’indicazione dei comportamenti addebitati, non richiede nè la precisazione delle fonti di prova da utilizzare nel procedimento disciplinare, nè la individuazione delle precise norme deontologiche che si assumono violate, dato che la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione può ricollegarsi a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività. Corollario di tale principio è che in tema di procedimenti disciplinari quello che è necessario ai fini di garantire il diritto di difesa all’incolpato – e di consentire, quindi, allo stesso di far valere senza alcun condizionamento (o limitazione) le proprie ragioni – è una chiara contestazione dei fatti addebitati non assumendo, invece, rilievo la sola mancata indicazione delle norme violate e-o una loro erronea individuazione, spettando in ogni caso all’organo giudicante la definizione giuridica dei fatti contestati e configurandosi una lesione al diritto di difesa solo allorquando l’incolpato venga sanzionato per fatti diversi da quelli che gli sono stati addebitati ed in relazione ai quali ha apprestato la propria difesa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 288 del 20 ottobre 2025

  • Sull’obbligo di adempiere con correttezza alle obbligazioni

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, dopo aver acquistato l’abbonamento ad una banca dati a nome del proprio praticante di studio, ometta di provedere al pagamento delle relative rate (art. 63 cdfArt. 63 cdf – Rapporti con i terziL’avvocato, anche al di fuori dell’esercizio del suo ministero, deve comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi….Leggi il testo completo →), contravvenendo così anche ai doveri di fedeltà e correttezza che valgono pure nei confronti dei propri colleghi e collaboratori.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 286 del 20 ottobre 2025

  • La riqualificazione del capo di incolpazione non vìola, di per sè, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Scarano), sentenza n. 286 del 20 ottobre 2025

  • L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente(1). In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista(2).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 285 del 20 ottobre 2025

    NOTE
    1) In senso conforme, CNF n. 214/2025, CNF n. 194/2025, CNF n. 29/2025, CNF n. 137/2024.
    2) In senso conforme, CNF n. 182/2025, CNF n. 82/2025, CNF n. 52/2025, CNF n. 33/2025, CNF n. 29/2025, CNF n. 1/2025, CNF n. 411/2024, CNF n. 358/2024, CNF n. 353/2024, CNF n. 325/2024, CNF n. 315/2024, CNF n. 276/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 241/2020.

  • La mancata citazione dell’esponente come teste in sede dibattimentale

    Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento CNF 2/2014, che ripete il principio della norma primaria dell’art. 59, co. 6 della lex 247/2012, sono utilizzabili gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare esclusivamente nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 285 del 20 ottobre 2025

    NOTA
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 429/2024, CNF n. 133/2024, CNF n. 192/2023.
    La giurisprudenza ha altresì precisato che, nel caso in cui l’esponente non sia stato citato come teste in sede dibattimentale, l’inutilizzabilità dell’esposto non si estende anche agli eventuali documenti allegati all’esposto stesso (CNF n. 30/2025, CNF n. 298/2024, CNF n. 135/2024), giacché il procedimento disciplinare ha natura officiosa (artt. 50 co. 4 e 51 co. 3 L. n. 247/2012; art. 11 Reg. CNF n. 2/2014) e quindi la mancanza originaria o sopravvenuta dell’esposto non incide sullo stesso (CNF n. 28/2024).