La formazione e l’uso di un atto falso sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che, ai fini dell’individuazione del dies a quo prescrizionale, si protraggono nel tempo. In sede deontologica, pertanto, la condotta costituisce illecito permanente, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, mentre la protrazione nel tempo degli effetti da questo prodotti rappresenta il risultato dell’azione criminosa. Infatti, il procedimento disciplinare deve fondarsi su autonome valutazioni rispetto al processo penale (ex art. 54 L. n. 247/2012), anche con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione, con conseguente necessità, per l’organo disciplinare, di accertare la data di commissione del fatto, la quale, in caso di illecito permanente, si identifica con quella di cessazione della permanenza.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La formazione di falsi atti giudiziari costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà
Costituisce gravissima violazione dei principi di probità, dignità, decoro e lealtà, ai quali la professione deve sempre ispirarsi, oltre che dei doveri di fedeltà (art. 10 cdfArt. 10 cdf – Dovere di fedeltàL’avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell’interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della dif…Leggi il testo completo →) e fiducia (art. 11 cdfArt. 11 cdf – Rapporto di fiducia e accettazione dell’incaricoL’avvocato è libero di accettare l’incarico. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non…Leggi il testo completo →) il comportamento dell’avvocato che falsifichi atti giudiziari e li utilizzi al fine di nascondere al cliente l’omesso svolgimento della relativa attività professionale commissionatagli.
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I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti
La determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 262 del 15 settembre 2025
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Il termine per il deposito della decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 262 del 15 settembre 2025
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Il rapporto professionale tra avvocato e cliente non presuppone il conferimento della procura ad litem
Per l’esistenza di un rapporto professionale avvocato-cliente e dei relativi doveri deontologici non è indispensabile una procura alle liti (negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio), essendo sufficiente il cd. contratto di patrocinio (negozio bilaterale con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte), essendo in ogni caso irrilevante il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, che infatti ben possono essere richiesti dal professionista successivamente, ovvero durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Galletti), sentenza n. 262 del 15 settembre 2025
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Le somme ricevute dall’avvocato in deposito fiduciario dal cliente: necessarie istruzioni scritte
Qualsiasi somma corrisposta all’avvocato ed estranea al compenso professionale, deve essere custodita nel rispetto di precise regole. In particolare, al fine di evitare che si verifichino situazioni ambigue e poco trasparenti che potrebbero nuocere all’immagine dell’avvocatura, è necessario che la gestione del denaro avvenga sulla base di istruzioni scritte e ben definite (art. 30, co. 4, cdf), a prescindere dalla richiesta della parte assistita: la ratio di una disciplina così rigorosa nasce, evidentemente, dalla volontà del Legislatore di evitare che la disponibilità del denaro nelle mani dell’Avvocato sia “libera ed incontrollata”, al punto da potersi concretizzare abusi di tale situazione in danno del rapporto fiduciario che si instaura tra difensore e cliente ed in spregio delle eccezionali condizioni per cui l’Avvocato entra in possesso di tali somme (la sua qualifica professionale), senza contare il rischio patrimoniale che la confusione indotta dalla allocazione delle somme in rapporti non immediatamente riconducibili al cliente, possono produrre.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 260 del 15 settembre 2025
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L’accordo sul compenso professionale deve farsi per iscritto (quindi, normalmente, non può esserne data prova per testi o presunzioni)
L’accordo di determinazione del compenso professionale tra l’avvocato e il suo cliente deve rivestire la forma scritta a pena di nullità ex art. 2233 cc, che non può ritenersi abrogata dall’art. 13, comma 2, L. n. 247/2012, lì dove ha stabilito che “il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale”, poiché la novità legislativa, lasciando impregiudicata la prescrizione contenuta nell’art. 2233, ult. comma, c.c., ha inteso disciplinare non la forma del patto, che resta quella scritta a pena di nullità, ma solo il momento in cui stipularlo, che di regola è quello del conferimento dell’incarico professionale. Conseguentemente: 1) tanto la proposta quanto l’accettazione devono rivestire la forma scritta, non essendo all’uopo sufficiente un comportamento concludente, né la scrittura in parola può essere sostituita da mezzi probatori diversi, come una dichiarazione di quietanza ovvero una fattura; 2) la prova per presunzioni semplici (art. 2729 c.c.) è ammissibile, al pari della testimonianza, soltanto nell’ipotesi, prevista dagli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c., di perdita incolpevole del documento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Giraudo), sentenza n. 260 del 15 settembre 2025
NOTA
In senso conforme, per tutte, Corte di Cassazione (pres. Di Virgilio, rel. Dongiacomo), Sez. II, sentenza n. 717 del 12 gennaio 2023. -
QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: Esercizio della professione forense in forma societaria – Possibilità che alle società esercenti la professione forense (nel caso di specie: società di capitali) possano partecipare, in qualità di soci, soggetti non avvocati e diversi da altri professionisti iscritti in albi di altre professioni.
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis della legge n. 247 del 31 dicembre 2012, così come introdotto dall’art. 1, comma 141, lettera b, della legge n. 124/2017, nella parte in cui consente la partecipazione a soggetto non avvocato e diverso da altro professionista iscritto in albi di altre professioni a società esercenti la professione forense.
Consiglio Nazionale Forense, ordinanza del 24 ottobre 2025
(in GU 1a Serie Speciale – Corte Costituzionale n.5 del 4-2-2026) -
La pubblicità “occulta” dell’avvocato
Costituisce illecito deontologico il comportamento dell’avvocato che dia informazioni sulla propria attività professionale in violazione dell’art. 35 cdfArt. 35 cdf – Dovere di corretta informazioneL’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza…Leggi il testo completo →, e ciò quand’anche la condotta sia realizzata attraverso lo schermo formale di un terzo (Nel caso di specie, l’avvocato aveva fatto pubblicare su un quotidiano un inserto pubblicitario, peraltro privo della dicitura “redazionale” ma presentato come articolo giornalistico, in cui venivano esaltate le sue qualità e abilità professionali rispetto ad altri avvocati).
NOTA
In senso conforme, CNF n. 74/2013, CNF n. 72/2013, CNF n. 121/2012.
Più in generale, con riferimento agli illeciti disciplinari commessi attraverso lo schermo formale di terzi non iscritti all’albo, cfr. CNF n. 65/2022, CNF n. 97/2021. -
La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare
Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto ovvero omesso.