Categoria: Giurisprudenza CNF

  • L’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente

    Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, l’omesso adempimento al mandato costituisce illecito permanente. In particolare, tale permanenza si protrae per tutto il tempo in cui perdura l’inadempimento e sino al momento del verificarsi di un fatto da ritenere idoneo alla cessazione della continuità della condotta inadempiente, e al più tardi cessa nel momento in cui si conclude il mandato professionale, per suo svolgimento, rinuncia o revoca, ovvero nel momento in cui il cliente o la parte assistita vengano a conoscenza delle omissioni del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 182 del 26 giugno 2025

    NOTA:
    In senso conforme, per tutte, CNF n. 52/2025, CNF n. 33/2025, CNF n. 29/2025, CNF n. 411/2024, CNF n. 358/2024, CNF n. 353/2024, CNF n. 315/2024, CNF n. 276/2022, CNF n. 199/2022, CNF n. 241/2020.

  • L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

    Commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica (art. 64 cdf), oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l’illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l’immagine dell’avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 181 del 26 giugno 2025

  • Il pretestuoso disconoscimento di un proprio riconoscimento di debito costituisce illecito permanente

    Costituisce violazione dei doveri di lealtà, correttezza, probità, dignità e decoro, e quindi illecito disciplinare (di natura permanente), il comportamento dell’avvocato che, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di un debito, contesti infondatamente la pretesa attorea disconoscendo la propria firma in realtà autentica e come tale giudizialmente accertata.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Consales), sentenza n. 181 del 26 giugno 2025

  • Omesso risarcimento del danno: esclusa l’attenuazione della sanzione disciplinare

    Il mancato risarcimento del danno da parte dell’incolpato costituisce comportamento successivo al fatto (art. 21 cdf) valutabile al fine della dosimetria della sanzione (Nella specie, l’incolpato aveva omesso di restituire al cliente la somma di cui si era indebitamente appropriato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la richiesta di attenuazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per dieci mesi, irrogata dal CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 180 del 26 giugno 2025

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 109 del 14 aprile 2025.

  • Prescrizione dell’azione disciplinare: l’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente (ancorché, penalisticamente, sia un reato istantaneo)

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui, sebbene penalisticamente integri un reato istantaneo in quanto la sua consumazione si esaurisce con l’uso, in sede disciplinare costituisce illecito permanente. Conseguentmenete, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 179 del 26 giugno 2025

  • L’avvocato sospeso con provvedimento (immediatamente o definitivamente) esecutivo non può ricorrere in proprio al CNF

    L’avvocato può adire personalmente il Consiglio Nazionale Forense anche se non Cassazionista solo nell’ambito del (proprio) procedimento disciplinare (purché non sia privo dell’esercizio della professione in quanto sospeso con provvedimento già esecutivo), valendo negli altri casi la regola generale secondo cui le funzioni di rappresentanza e difesa avanti qualsiasi giurisdizione speciale – qual è appunto quella esercitata dal CNF – debbano essere assunte da un avvocato iscritto nell’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori. Conseguentemente, è inammissibile, per difetto di jus postulandi, il ricorso al CNF proposto in proprio da professionista sospeso dall’esercizio della professione con provvedimento esecutivo (nella specie trattavasi di sanzione disciplinare esecutiva irrogatagli in altro procedimento disciplinare).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 177 del 26 giugno 2025

  • Il concetto di “estraneità” dell’incarico professionale contro una parte già assistita

    Nel quadro delle disposizioni dirette a tutelare, nell’esercizio dell’attività professionale, i valori della correttezza e della lealtà nei rapporti con i terzi, l’art. 68, comma 2, CDF (secondo cui “l’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza”) eleva a parametro selettivo della condotta sanzionabile il concetto di “estraneità”, opportunamente evocato dal regolatore forense in luogo del concetto di “diversità” per chiarire, già dal punto di vista letterale, come la condotta dell’avvocato assume potenziale rilievo disciplinare non solamente quando l’oggetto del secondo mandato non differisce da quello del primo – cioè quando petitum e causa petendi non sono diversi –, ma anche quando l’oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza, nonostante petitum e causa petendi differiscano, per via della consonanza tra gli incarichi professionali alla luce dei doveri fondamentali di probità, lealtà e correttezza che si impongono all’avvocato nell’esercizio della sua attività professionale: è solo attraverso il filtro costituito dalla trama dei doveri fondamentali che debbono guidare anche nei rapporti con i terzi la condotta del professionista che si rende perciò possibile misurare quanto il nuovo incarico risulti estraneo a quello già espletato. Tale valutazione è condotta dal giudice disciplinare unicamente in fatto, perché è solo attraverso l’apprezzamento degli elementi di fatto che connotano la fattispecie oggetto di disamina che egli è posto in grado di stabilire o meno se il nuovo incarico possa dirsi estraneo al precedente, sicché il relativo responso è sottratto al sindacato della Corte di Cassazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 175 del 26 giugno 2025

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Germanà Tascona), sentenza n. 307 del 23 luglio 2024, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 100 del 23 maggio 2023, nonché Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Marulli), SS.UU, sentenza n. 10810 del 24 aprile 2023.

  • Il conflitto di interessi rileva anche se soltanto potenziale

    Nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 cdf, non va riferita, restrittivamente, alla sola ipotesi in cui l’avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un consenso da parte di quest’ultimo, ma comprende tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto anche solo potenziale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 175 del 26 giugno 2025

  • L’omessa o insufficiente motivazione dell’archiviazione per manifesta infondatezza dell’esposto

    Oggetto del sindacato del Consiglio nazionale forense avverso il provvedimento di archiviazione per manifesta infondatezza non è già la sussistenza o la fondatezza degli addebiti mossi al segnalato/incolpato ma solo la sufficienza e adeguatezza della motivazione del provvedimento stesso sotto il profilo della valutazione di manifesta infondatezza dell’esposto, alla luce delle evidenze documentali disponibili, giacché tra i vizi che possono comportare l’annullamento della delibera di archiviazione vi è appunto il vizio di motivazione, considerato che l’art. 58 L. 247/12 richiede appunto che tale esito sia disposto con delibera motivata, in qualunque fase del procedimento disciplinare essa intervenga (art. 19 Reg. CNF n. 2/2014).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Scarano), sentenza n. 175 del 26 giugno 2025

  • I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati

    Destinatari delle norme deontologiche non sono solo gli avvocati ma anche i praticanti (art. 42 L. n. 247/2012 e art. 2 cdfArt. 2 cdf – Norme deontologiche e ambito di applicazioneLe norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati nella loro attività professionale, nei reciproci rapporti e in quelli con i terzi; si applicano anche ai comportamenti nella vita privata, quan…Leggi il testo completo →), a nulla rilevando che i medesimi svolgano o meno il patrocinio e non siano iscritti all’albo ma nel registro speciale dei praticanti; il loro status, infatti, si presenta preliminare a quello dell’avvocato e pertanto sono anch’essi assoggettabili alle norme deontologiche e al potere disciplinare del Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Palma), sentenza n. 174 del 23 giugno 2025