Il giudice disciplinare ha l’obbligo di astensione in presenza di “gravi ragioni di convenienza” (art. 36, co. 1, lett. h, c.p.p., in combinato disposto con l’art. 59, co. 1, lett. n, L. n. 247/12 e con l’art. 6, co. 1, reg. CNF n. 2/2014), ma a differenza delle altre ragioni di astensione (art. 36, co. 1, c.p.p.), tali ultime non si convertono in motivo di ricusazione (art. 37, co. 1, lett. a, c.p.p.). (Nel caso di specie, peraltro, le “gravi ragioni di convenienza” non sussistevano).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente, per non prolungare oltremodo la durata del procedimento (e dei dubbi di parzialità)
I componenti delle sezioni del Consiglio distrettuale di disciplina possono essere individualmente ricusati dalle parti entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (e, in ogni caso, prima della decisione) ai sensi dell’art. 7 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare. Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
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La riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari
Rientra nella discrezionalità del Giudice disciplinare disporre la riunione e la separazione dei procedimenti disciplinari a carico di uno stesso incolpato, il quale in proposito non può pertanto lamentare alcuna violazione del proprio diritto di difesa.
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Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comportano la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi in via pregiudiziale anche d’ufficio rispetto ad ogni altra questione di merito.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 164 del 16 dicembre 2019
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Secchieri), sentenza n. 150 del 7 dicembre 2019. -
Principio accusatorio e distribuzione dell’onere probatorio tra organo inquirente e incolpato
In base al principio accusatorio (che informa il procedimento disciplinare), il Consiglio territoriale ha l’onere di provare l’addebito contestato, ma non pure di dimostrare la volontà dell’incolpato di eludere la norma deontologica, essendo a tal fine necessario e sufficiente che l’illecito sia derivato da un comportamento consapevole volontario (c.d. suitas): ciò basta infatti a far sorgere una presunzione di colpa a carico dell’incolpato, sul quale incombe quindi l’onere di escludere la propria responsabilità attraverso la prova dell’inevitabilità dell’errore (Nel caso di specie, l’incolpato aveva continuato ad esercitare l’attività professionale immediatamente dopo l’emissione del provvedimento di sospensione disciplinare, di cui tuttavia non aveva avuto effettiva cognizione, per errore scusabile).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 163 del 16 dicembre 2019
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Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare
La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 162 del 7 dicembre 2019
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La concessione di attenuanti in sede penale non riduce la sanzione disciplinare in sede deontologica
Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedure e con valutazioni autonome rispetto al processo penale (art. 54 c. 1 L. n. 247/2012), sicché è irrilevante in sede deontologica l’eventuale concessione in ambito penale di attenuanti generiche così come la determinazione della pena secondo l’istituto della continuazione, perché l’apprezzamento dell’illiceità deontologica è riservato al giudice disciplinare alla luce della diversità dei rispettivi ordinamenti e dei loro presupposti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 162 del 7 dicembre 2019
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Procedimento disciplinare: l’accertamento definitivo dei fatti in sede penale
La sentenza penale definitiva di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della circostanza che l’imputato lo ha commesso (art. 653 cpp), essendo comunque riservata al giudice della deontologia la valutazione della rilevanza disciplinare nello specifico ambito professionale alla luce dell’autonomia dei rispettivi ordinamenti, penale e disciplinare, sicché lo stesso non è vincolato alle valutazioni contenute nella sentenza penale laddove esse esprimano determinazioni riconducibili a finalità del tutto distinte da quelle del controllo deontologico.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 162 del 7 dicembre 2019
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Sanzione disciplinare nel caso di concorso di illeciti deontologici: infondata la qlc sull’inapplicabilità della continuazione
Va disattesa, perché manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale relativa alla inapplicabilità in materia disciplinare dell’istituto (penalistico) della continuazione e del conseguente regime del cumulo giuridico previsto in caso di concorso formale, per asserito contrasto della legge professionale forense (L. 247/2012) con le previsioni di cui agli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale, e ciò anche alla luce del temperamento della sanzione che consegue al principio della valutazione unitaria del fatto, pure in presenza di più illeciti deontologici.
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Favor rei: l’incolpato deve essere assolto quando non è raggiunta la prova certa della sua colpevolezza
Il procedimento disciplinare è governato dal principio del favor per l’incolpato, che è stato mutuato dai principi di garanzia che il processo penale riserva all’imputato, per cui la sanzione disciplinare può essere irrogata, all’esito del relativo procedimento, solo quando sussista prova sufficiente dei fatti contrastanti la regola deontologica addebitati all’incolpato, dovendosi per converso assolversi in assenza di certezza nella ricostruzione del fatto e dei comportamenti. Conseguentemente, l’incolpato deve essere assolto in ordine all’illecito contestatogli, quando non è stata raggiunta la prova certa della colpevolezza (Nel caso di specie, la decisione impugnata fondava le proprie convinzioni sulle mere dichiarazioni degli esponenti, neppure auditi in sede dibattimentale, essendosi gli stessi limitati ad inviare una comunicazione scritta con la quale confermavano il contenuto dell’esposto, senza relativa verifica, in contraddittorio con l’incolpato).