Qualora il procedimento disciplinare a carico dell’avvocato riguardi un fatto costituente reato per il quale sia stata esercitata l’azione penale, la prescrizione dell’azione disciplinare decorre soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza penale, anche se il giudizio disciplinare non sia stato nel frattempo sospeso.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare
Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.
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Il CNF può integrare, in sede di appello, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale
La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie, ivi compresa una diversa qualificazione alla violazione contestata. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.
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Inammissibile l’impugnazione al CNF di atti meramente interlocutori
Avanti al Consiglio Nazionale Forense possono essere impugnati atti aventi natura decisoria e comunque suscettibili di incidere sugli interessi in gioco ovvero sulla sfera giuridica dello iscritto e/o dell’incolpato, a pena di inammissibilità del ricorso altrimenti proposto (Nel caso di specie, l’impugnazione riguardava la delibera con cui il Consiglio dell’ordine si limitava a preannunciare l’intenzione di assumere successivi provvedimenti).
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L’estinzione dell’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 168 del 16 dicembre 2019
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Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi anche d’ufficio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 170 del 16 dicembre 2019
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Consiglio dell’Ordine: reclamo elettorale e dimissioni degli eletti sub judice
Le dimissioni del Consigliere dell’Ordine la cui proclamazione sia stata impugnata al CNF comporta la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio, da dichiararsi anche d’ufficio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Ollà), sentenza n. 169 del 16 dicembre 2019
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Per l’iscrizione nell’Elenco PSS occorre essere in regola con l’obbligo formativo
Ancorché non espressamente previsto dall’art. 81 DPR 115/2002 (T.U. Spese Giustizia), a far data dal 1° gennaio 2017 (triennio 1/1/2014-31/12/2016) l’assolvimento dell’obbligo formativo (rectius, il possesso dell’attestato di formazione continua) costituisce requisito per l’iscrizione e la permanenza nell’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 11 L. n. 247/2012 e 25, co. 7, Regolamento CNF n. 6/2014.
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L’impugnazione al CNF è soggetta a sospensione feriale dei termini
Il termine per proporre ricorso al CNF avverso le decisioni dei Consigli locali è soggetto a sospensione feriale ex L. n. 742/1969 (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato).
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Impugnazione del provvedimento di cancellazione dall’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato: la giurisdizione spetta al CNF
Secondo un’interpretazione estensiva, necessaria a dare coerenza al sistema ordinamentale forense, spetta al CNF la “cognizione generalizzata” in relazione a tutti i reclami avverso i provvedimenti che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri, tra i quali rientrano i provvedimenti relativi all’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.