Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Procedimento disciplinare: la rilevanza probatoria delle dichiarazioni dell’esponente

    Le dichiarazioni dell’esponente possono assumere da sole valore di prova quando trovano riscontro in altri elementi obiettivi e documentali, e siano altresì esenti da lacune e vizi logici. Pertanto, l’attività istruttoria espletata dal consiglio territoriale deve ritenersi correttamente motivata allorquando la valutazione disciplinare sia avvenuta non già solo esclusivamente sulla base delle dichiarazioni dell’esponente o di altro soggetto portatore di un interesse personale nella vicenda, ma altresì dall’analisi delle risultanze documentali acquisite agli atti, che rappresentano certamente il criterio logico-giuridico inequivocabilmente a favore della completezza e definitività della istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 372 del 3 dicembre 2025

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte

    Il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove dedotte in virtù del principio del libero convincimento, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze ed agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima, allorquando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento, né determina nullità del provvedimento la mancata audizione di testimonianze ininfluenti ai fini del giudizio, per essere il collegio già pervenuto all’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite in sede di istruttoria.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Napoli), sentenza n. 372 del 3 dicembre 2025

  • Procedimento disciplinare: l’incolpato non può essere giudicato da un consigliere CDD iscritto al suo stesso Ordine

    In tema di procedimento disciplinare, la violazione dell’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”) comporta la nullità della decisione assunta dal Consiglio territoriale (Nel caso di specie, alla sezione CDD aveva partecipato un Consigliere iscritto allo stesso Ordine degli Avvocati dell’incolpato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e quindi annullato la decisione impugnata).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 371 del 3 dicembre 2025

    NOTA
    In arg. cfr. altresì:

    • CNF n. 143/2025, secondo cui l’incompatibilità in parola non si applica alla sezione che decide la ricusazione;
    • CNF n. 365/2024, secondo cui l’incompatibilità in parola non riguarda il Foro in cui l’incolpato eserciti le funzioni di magistrato onorario;
    • CNF n. 66/2024, secondo cui l’incompatibilità in parola va individuata con riferimento al luogo di iscrizione all’albo (e non a quello, eventualmente diverso, di esercizio della professione);
    • CNF n. 209/2021, secondo cui l’incompatibilità in parola non si applica al Presidente CDD nella fase di formulazione dell’eventuale proposta di definizione anticipata del giudizio con l’archiviazione immediata o il richiamo verbale (art. 58 co. 1 L. n. 247/2012, art. 12 Reg. CNF n. 2/2014);
    • CNF n. 80/2020, secondo cui l’incompatibilità in parola va valutata al momento della composizione della Sezione CDD, sicché non rileva il trasferimento dell’incolpato, nel corso del procedimento disciplinare, presso altro COA, di cui faccia parte un Consigliere della Sezione stessa.
  • Procedimento disciplinare: i CDD e il regime delle incompatibilità previste per le relative Sezioni garantiscono imparzialità e terzietà del giudizio deontologico

    Con il nuovo ordinamento forense, il legislatore ha inteso assegnare la funzione disciplinare ai nuovi organi costituiti dai Consigli Distrettuali di Disciplina, per recidere il legame tra il corpo elettorale e il giudice dallo stesso eletto, sì da garantire l’assenza di qualsiasi condizionamento del giudicante al momento di assunzione della decisione, in quanto non iscritto allo stesso Ordine dell’incolpato. Tale principio ha trovato precipua applicazione nell’art. 50 co. 3 L. n. 247/2012 (secondo cui “Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all’ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere”), la cui ratio è appunto quella di garantire che la decisione venga assunta da un giudice imparziale e terzo, giacché la natura amministrativa del procedimento disciplinare forense non può comportare l’elusione delle norme e dei principi dettati nel nostro ordinamento a tutela dell’imparzialità del giudice e che trovano fondamento nell’art. 111 Cost. per la giurisdizione, attesa la evidente caratterizzazione giustiziale del procedimento de quo che si conclude con una decisione destinata ad incidere sulla vita professionale -e non solo- dell’interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 371 del 3 dicembre 2025

  • Procedimento disciplinare: il principio della colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio”

    Il procedimento disciplinare è di natura accusatoria, sicché va accolto il ricorso avverso la decisione del Consiglio territoriale allorquando la prova della violazione deontologica non si possa ritenere sufficientemente raggiunta, per mancanza di prove certe o per contraddittorietà delle stesse, giacché l’insufficienza di prova su un fatto induce a ritenere fondato un ragionevole dubbio sulla sussistenza della responsabilità dell’incolpato, che pertanto va prosciolto dall’addebito, in quanto per l’irrogazione della sanzione disciplinare non incombe all’incolpato l’onere di dimostrare la propria innocenza né di contestare espressamente le contestazioni rivoltegli, ma al Consiglio territoriale di verificare in modo approfondito la sussistenza e l’addebitabilità dell’illecito deontologico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 370 del 3 dicembre 2025

  • Trattenimento di somme spettanti al cliente: la rilevanza deontologica prescinde dalla sua eventuale liceità civile o penale

    L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa e di rendergliene conto (art. 31 cdf), a pena di illecito deontologico, che prescinde dalla sussistenza o meno di eventuali rilievi della condotta stessa dal punto di vista penalistico (appropriazione indebita) o civilistico (compensazione), posto che l’ordinamento forense, solo in minima parte influenzato dagli altri, ha nella propria autonomia meccanismi diversi per valutare il disvalore attribuito alla condotta e la sua gravità. Infatti, le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, pertanto, essere valutata solo in relazione alla sua idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 370 del 3 dicembre 2025

  • L’appropriazione indebita costituisce illecito deontologico permanente

    L’appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza altrui costituisce illecito deontologico permanente. Conseguentmenete, la decorrenza del termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta, e precisamente allorché: 1) il professionista metta a disposizione del cliente la somma stessa, ovvero 2) sollecitato alla restituzione, la rifiuti affermando il proprio diritto di trattenerla o negando di averla ricevuta; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 370 del 3 dicembre 2025

  • Appropriazione indebita delle somme spettanti al cliente e individuazione del dies a quo della prescrizione dell’illecito disciplinare

    Nel caso di illecito permanente del professionista realizzato con l’omissione del rendiconto e con il trattenimento della somma consegnata dal cliente, il momento in cui cessa la permanenza dell’illecito coincide con quello dell’indebita appropriazione e cioè con il momento in cui il professionista nega il diritto del cliente sulla somma affermando il proprio diritto di trattenerla, cui può essere equiparata la negazione di averla ricevuta, in applicazione analogica dell’art. 158 c.p.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 370 del 3 dicembre 2025

  • Irrilevante in sede disciplinare la sentenza penale di assoluzione che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso

    In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio disciplinare, la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nel primo ha efficacia di giudicato nel secondo quanto all’accertamento del fatto, alla sua eventuale illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Nel caso di proscioglimento in sede penale occorre invece distinguere: in deroga alla generale previsione dell’art. 653 c.p.p., soltanto l’accertamento con sentenza penale irrevocabile che “il fatto non sussiste” o che “l’imputato non lo ha commesso” ha efficacia di giudicato, preclusivo di un’autonoma valutazione dei fatti ascritti all’incolpato da parte del giudice della deontologia, effetto che non determinano, invece, le diverse formule assolutorie “il fatto non costituisce reato o illecito penale” o il fatto “non è previsto dalla legge come reato” ovvero di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (la quale ultima, peraltro, non ha nemmeno natura assolutoria), che riconoscono l’ontologia del fatto escludendone la sola rilevanza penale, sicché l’organo disciplinare può e deve valutarlo sotto il profilo deontologico, giacché gli stessi fatti irrilevanti in sede penale ben possono, invece, essere idonei a ledere i princìpi della deontologia professionale e dar luogo, pertanto, a responsabilità disciplinare.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 370 del 3 dicembre 2025

  • Reato continuato e prescrizione dell’azione disciplinare

    Il giudicato penale che abbia applicato la disciplina della continuazione, ex art. 81 cpv c.p., ravvisando il nesso del medesimo disegno criminoso tra i reati e, dunque, un unico reato continuato, non consente, ai fini della rilevanza deontologica delle condotte, di far decorrere il termine di prescrizione dalla data di consumazione di ogni singolo illecito (cfr. art. 158 cp), giacché in sede disciplinare le plurime ripetute violazioni di carattere omogeneo e continuato non possono considerarsi in modo atomistico e frazionato, con la conseguenza che la prescrizione non inizia a decorrere quando ancora sia in corso e perduri la specifica condotta illecita del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Favi), sentenza n. 370 del 3 dicembre 2025