L’asserita pacchiana erroneità di un provvedimento giurisdizionale non è sufficiente a derogare al divieto di usare espressioni sconvenienti ed offensive in sede di sua critica o gravame, né tantomeno integra gli estremi della provocazione, peraltro in ogni caso irrilevante. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Pardi), sentenza n. 56 del 16 luglio 2019