Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Ricorso al CNF e jus postulandi

    Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense è ammissibile solo qualora sia sottoscritto personalmente dall’incolpato munito di “jus postulandi”, ovvero sia sottoscritto da difensore iscritto all’albo dei professionisti abilitati all’esercizio davanti alle giurisdizioni superiori, munito di procura speciale (Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvcoato cassazionista. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021

    NOTA:
    In tema di contenzioso elettorale cfr. l’art. 28 co. 12 L. n. 247/2012, e, per il regime previgente, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 gennaio 2009, n. 2, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. PETIZIOL), sentenza del 23 luglio 2002, n. 112

  • Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale

    Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio (Nel caso di specie, il ricorso al CNF avverso la delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati era stato proposto da avvocato non Cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021

  • Ricorso al CNF proposto a mezzo avvocato non cassazionista: la sanatoria e/o ratifica della procura speciale ex art. 182 cpc non consente il rilascio di nuova procura a favore di nuovo difensore cassazionista

    L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). In ogni caso, l’applicazione dell’art. 182, co. 2, c.p.c. presuppone la regolarizzazione in favore del soggetto o del suo procuratore già costituiti in giudizio e non anche la nomina ex novo di nuovo difensore abilitato (Nella specie trattavasi di impugnazione di delibera di rigetto della richiesta di iscrizione all’Albo degli Avvocati, inizialmente proposta a mezzo avvocato non cassazionista e poi integrata mediante deposito di procura speciale in favore di avvcoato cassazionista. In applicazione del pricipio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione in quanto inammissibile).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Corona), sentenza n. 194 del 5 novembre 2021

    NOTA:
    Sull’inapplicabilità, per le medesime ragioni, dell’art. 182 cpc anche al caso del ricorso proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Bertollini), sentenza n. 30 del 20 febbraio 2021 nonché Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Barreca), SS.UU, sentenza n. 10414 del 27 aprile 2017.

  • Procedimento disciplinare: è tardiva l’istanza di ricusazione proposta dopo la trattazione o discussione

    Il rimedio della ricusazione mira a preservare l’imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell’inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. (Nel caso di specie, l’incolpato proponeva istanza di ricusazione non soltanto dopo la discussione, ma finanche dopo la delibazione della relativa sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’istanza, peraltro infondata nel merito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 193 del 5 novembre 2021
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 192 del 5 novembre 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 188 del 5 novembre 2021.

  • Procedimento disciplinare: è tardiva l’istanza di ricusazione proposta dopo la trattazione o discussione

    Il rimedio della ricusazione mira a preservare l’imparzialità del giudizio rispetto alle cause tassativamente individuate dal legislatore come idonee ad inficiare la serenità di valutazione del giudicante permettendone la sostituzione prima che il processo inizi o entri nella sua fase centrale. Per questo motivo, a pena di inammissibilità la relativa istanza va proposta e decisa al più tardi «prima dell’inizio della trattazione o discussione» della causa ex art. 52, co. 2, c.p.c. (Nel caso di specie, l’incolpato proponeva istanza di ricusazione non soltanto dopo la discussione, ma finanche dopo la delibazione della relativa sentenza. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile l’istanza, peraltro infondata nel merito).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 192 del 5 novembre 2021

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cosimato, rel. Corona), sentenza n. 188 del 5 novembre 2021

  • Illecito assumere l’incarico di proporre un ricorso per cassazione senza essere iscritto all’Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

    Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti l’incarico di proporre ricorso per cassazione sebbene non iscritto nell’elenco speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, a nulla rilevando in contrario l’espressa riserva, rivolta al cliente, di usufruire della collaborazione formale di un collega munito del titolo di avvocato cassazionista (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Greco), sentenza n. 191 del 5 novembre 2021

    NOTA:
    In arg. cfr pure cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 226, 10, secondo cui “Il professionista non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può collaborare con avvocati cassazionisti, anche nella redazione degli atti (c.d. “comparsista”), purché tale collaborazione professionale non dissimuli in realtà un’attività defensionale vera e propria, ovverosia attuata a diretto favore del cliente per il mero tramite formale dell’avvocato abilitato, così eludendo il limite per il quale è imposta l’iscrizione all’albo speciale”.

  • Procedimento disciplinare: il termine per il deposito della decisione è ordinatorio

    Il termine per il deposito della deliberazione, stabilito dall’art. 26 Reg. CNF n. 2/2014, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Greco), sentenza n. 191 del 5 novembre 2021

  • Alla cancellazione dall’albo, per mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti, non si applica il termine massimo previsto per la autotutela decisoria dalla L. n. 241/1990

    L’iscrizione all’albo non è idonea a consolidarsi come diritto quesito, sicché la cancellazione d’ufficio può avvenire in ogni tempo (non applicandosi il termine massimo previsto per l’autotutela), in quanto l’esercizio della professione di avvocato in Italia è regolato dalla legge nell’interesse pubblico (art. 1, comma 2, lett. a) L.P.) a tutela dell’affidamento della collettività e della clientela (art. 1, comma 2, lett. c) L.P.) e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa (art. 5, comma 1, L.P.). Deve conseguentemente ritenersi in re ipsa l’interesse pubblico alla rimozione dell’iscrizione nell’albo professionale dei soggetti privi di titolo abilitante alla professione, che può avvenire in ogni tempo giacché il termine massimo per il riesame in autotutela ex art. 21 novies L. n. 241/1990 si applica esclusivamente ai provvedimenti amministrativi discrezionali, non certo a quelli aventi natura vincolata, come appunto quello di cancellazione dall’Albo, giacché il rilievo pubblicistico della professione forense non può tollerare che una così delicata attività, tendenzialmente indispensabile, possa essere affidata, in ragione del mero decorso del tempo, a soggetti privi, ab origine o per vicende sopravvenute, dei requisiti individuati dall’ordinamento come necessari.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Sorbi), sentenza n. 190 del 5 novembre 2021

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Di Marzio), SS.UU, sentenza n. 35463 del 19 novembre 2021, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 57 del 24 marzo 2021.

  • Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

    Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Sorbi), sentenza n. 190 del 5 novembre 2021

    NOTA:
    Con la sentenza qui annotata, il CNF ha motivatamente dissentito da Cass. n. 6963/2017, trovando conforto nel successivo revirement di Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019, conforme al principio di cui in massima.

  • Il diniego di accesso agli atti non è impugnabile al CNF

    La sede giurisdizionale davanti alla quale far valere le doglianze in relazione al mancato accesso ad atti ritenuti rilevanti è quella amministrativa, e non già il giudizio dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, dinanzi al quale il mancato accesso agli atti potrebbe semmai rilevare sotto il profilo del controllo della motivazione degli atti del Consiglio territoriale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Pardi, rel. Sorbi), sentenza n. 190 del 5 novembre 2021