La sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di procedimento penale è superflua ove, sotto il profilo dell’accertamento del fatto, in nessun modo il giudizio disciplinare dipenda dall’esito del procedimento penale e manchi, appunto, la necessaria pregiudizialità (regime previgente). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Di Campli), sentenza n. 47 del 27 maggio 2020