Il “comportamento complessivo dell’incolpato” può assumere una valenza autonoma ai fini della determinazione in concreto della sanzione disciplinare, ex art. 21, comma 2, codice deontologico forense (Nel caso di specie, l’incolpato aveva ricusato a più riprese l’intero collegio giudicante e poi proposto, in sede di gravame, quattordici motivi di impugnazione, articolati in plurimi sottomotivi, spesso […]