In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Anche la richiesta di un rinvio dell’udienza può costituire esercizio abusivo della professione forense
Il delitto di esercizio abusivo della professione legale ha natura istantanea, giacché si perfeziona con il compimento anche di un solo atto tipico o proprio della professione abusivamente esercitata, come ad esempio la partecipazione ad un’udienza al solo fine di chiedere un rinvio della stessa, giacché l’illecito non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualità indebitamente assunta.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022
NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Fidelbo, rel. De Amicis), VI Sez. Pen., sentenza n. 20233 del 6 aprile 2018.
Sulla rilevanza della fattispecie anche nel caso di attività professionale forense in ambito stragiudiziale, cfr. per tutte Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37. -
Il termine per il deposito delle decisione disciplinare è ordinatorio
Il termine per il deposito delle motivazioni (decorrente dalla lettura del dispositivo all’esito del dibattimento: art. 26 Regolamento CNF n. 2/2014) è ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022
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L’avvocato non deve agevolare l’esercizio abusivo della professione da parte di terzi
Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o comunque consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici (Nel caso di specie, il professionista aveva delegato un praticante semplice a sostituirlo in un’udienza di divorzio giudiziale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022
NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 197. -
Illecito disciplinare: ignorantia legis non excusat (soprattutto il giurisperito)
In tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdfArt. 4 cdf – Volontarietà dell’azioneLa responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni. L’…Leggi il testo completo → consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l’onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022
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Elemento soggettivo dell’illecito: anche la colpa (e non solo il dolo) è fonte di responsabilità disciplinare
Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto, a nulla rilevando la ritenuta sussistenza da parte del professionista di una causa di giustificazione o non punibilità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Maggio), sentenza n. 5 del 23 febbraio 2022
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Impugnazione al CNF: inammissibili motivi aggiunti al ricorso già proposto
In sede di impugnazione davanti al CNF, i motivi di impugnazione devono essere formulati con un unico ricorso, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell’atto di impugnazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 4 del 23 febbraio 2022
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Prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale: la pronuncia di estinzione del reato
In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un’azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dalle formule terminative del procedimento penale stesso che non siano di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 4 del 23 febbraio 2022
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Illecito disciplinare costituente anche reato: la prescrizione decorre dal giudicato penale solo se questa non sia già maturata al momento dell’esercizio dell’azione penale ovvero della formulazione dell’imputazione
Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, in cui l’azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Quest’ultimo principio, tuttavia, può operare nel solo caso in cui il termine di prescrizione dell’azione disciplinare non sia maturato al momento dell’esercizio dell’azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 4 del 23 febbraio 2022
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Sanzione deontologica attenuabile dall’assenza di precedenti disciplinari e dal buon comportamento processuale dell’incolpato
Nei procedimenti disciplinari, l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, per la quale occorre effettuare un bilanciamento tra la considerazione di gravità dei fatti addebitati ed i concorrenti criteri di valutazione, quali ad esempio l’assenza di precedenti disciplinari ed il comportamento processuale dell’incolpato (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 4 del 23 febbraio 2022