Ai fini della prescrizione dell’azione disciplinare, il peculato è un illecito deontologico permanente e non istantaneo, giacché la condotta disciplinarmente rilevante posta in essere da un avvocato nelle ipotesi appropriative non si esaurisce nell’incasso delle somme destinate a clienti e a terzi, ma si accompagna alla mancata messa a disposizione delle somme riscosse (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale perché, quale Consigliere Regionale, si era appropriato delle somme di denaro pubblico ricevute con il vincolo di destinazione “funzionamento del gruppo consiliare” ex L. reg. 54/73 e 35/96).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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La rilevanza (anche) disciplinare del peculato
L’appropriazione indebita di somme pubbliche da parte di un avvocato investito di funzioni pubbliche lede gravemente il decoro della professione forense (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale perché, quale Consigliere Regionale, si era appropriato delle somme di denaro pubblico ricevute con il vincolo di destinazione “funzionamento del gruppo consiliare” ex L. reg. 54/73 e 35/96).
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Procedimento disciplinare: la riqualificazione giuridica dell’incolpazione in sede di gravame
In tema di procedimento disciplinare, il Consiglio Nazionale Forense può procedere ad una riqualificazione giuridica dell’incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.
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La corrispondenza (rectius, correlazione) tra addebito contestato e decisione disciplinare
Nell’ambito del procedimento disciplinare forense non sussiste in forma rigida un principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare, trattandosi piuttosto di una «correlazione» che non rileva in termini puramente formali, rispondendo all’esigenza di garantire pienezza ed effettività del contraddittorio sul contenuto dell’accusa e di evitare che l’incolpato sia condannato per un fatto rispetto al quale non abbia potuto esplicare difesa. Conseguentemente, ciò che conta non è in sé la qualificazione giuridica dell’incolpazione, che non determina alcuna lesione del diritto di difesa ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato.
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L’impugnazione tardiva è inammissibile
E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione proposta oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, e quindi tardivamente ex art. 61 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 205 del 13 maggio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 212 del 13 maggio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 216 del 18 maggio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 272 del 25 giugno 2026
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Prescrizione dell’azione disciplinare e illecito permanente
In tema di prescrizione dell’azione disciplinare in ipotesi di illecito deontologico permanente (nella specie, appropriazione indebita di somme spettanti al cliente), il dies a quo va individuato nel momento cui: 1) il professionista ponga fine all’omissione ovvero effettui il comportamento positivo dovuto, oppure 2) sollecitato in tal senso, opponga il rifiuto affermando l’asserita legittimità del proprio contegno, con la precisazione che tale diritto debba essere rivendicato espressamente nei confronti dell’altra parte contrattuale (cliente/parte assistita) e non nelle difese contro la pretesa punitiva dello Stato esercitata con il processo penale ovvero in sede disciplinare; 3) in ogni caso, al fine di evitare una irragionevole imprescrittibilità dell’illecito stesso, un “limite alternativo” alla sua permanenza deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 203 del 13 maggio 2026
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L’inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terzi è un illecito permanente
L’illecito disciplinare contemplato dall’art. 64 cdfArt. 64 cdf – Obbligo di provvedere all’adempimento di obbligazioni assunte nei confronti dei terziL’avvocato deve adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando,…Leggi il testo completo →, e relativo all’inadempimento di obbligazioni contratte dall’avvocato nei confronti dei terzi, è da qualificarsi come illecito permanente, in quanto la condotta che costituisce elemento costitutivo dell’illecito disciplinare è rappresentata non da un fatto istantaneo, quanto, piuttosto, da una situazione giuridica che si protrae nel tempo: appunto l’inadempimento che, per modalità e gravità, è tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento dei terzi.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Cassi), sentenza n. 203 del 13 maggio 2026
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Il decesso dell’incolpato comporta l’estinzione del procedimento disciplinare per cessazione della materia del contendere
In tema di procedimento disciplinare, dal decesso dell’incolpato consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Gagliano), sentenza n. 200 del 12 maggio 2026
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Sollecitare una transazione prospettando, in mancanza di accordo, una querela non costituisce di per sè illecito deontologico
Sollecitare una definizione bonaria della vertenza prospettando al difensore della controparte possibili e legittime, in parte fors’anche doverose, iniziative giudiziarie, non costituisce di per sè violazione dell’art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo → (Nel caso di spece, il difensore aveva invitato il collega avversario a formulare una proposta transattiva migliorativa al fine di convincere la sua assistita a desistere dal procedere con la denuncia di controparte per falsa tesimonianza. Successivamente, a causa del mancato accordo transattivo, la querela veniva effettivamente proposta e il relativo procedimento si concludeva con l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato il comportamento complessivo delle parti nonché l’esito del giudizio penale nei confronti del teste mendace- ha ritenuto che la richiesta di definizione bonaria non presentasse i connotati della pressione indebita o di coartazione della controparte, e ha conseguentemente accolto il ricorso, annullando la sanzione disciplinare irrogata dal consiglio territoriale).
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Il contenuto delle comunicazioni “riservate” tra colleghi non è perciostesso esente dal rispetto delle regole deontologiche
La natura riservata e personale della comunicazione non esonera naturalmente, sul piano generale, il difensore dall’esprimersi con continenza di forme e di sostanza.