L’avvocato ha l’onere di consultare la propria casella di posta elettronica certificata, al fine di verificare la ricezione di eventuali notifiche e comunicazioni. Peraltro, tale onere non viene meno allorché l’avvocato sia attinto da sospensione cautelare/disciplinare ovvero altrimenti soggetto al divieto temporaneo di esercitare la professione (giacché l’indirizzo pec del professionista viene di regola anche utilizzato per le comunicazioni e notifiche della pubblica amministrazione, attinenti la vita personale), né subisce eccezioni qualora il professionista sia attinto da un divieto cautelare penale di accesso ad internet e di uso di strumenti telematici, ben potendo (rectius, dovendo) anche in tal caso monitorare la propria PEC eventualmente all’uopo delegando soggetti terzi, ivi compreso il proprio difensore, implicitamente accettando, in mancanza, i rischi e le relative conseguenze della propria negligenza (Nel caso di specie, nel corso di un processo penale parallelo al procedimento disciplinare per i medesimi fatti, il tribunale penale aveva vietato l’uso di internet all’imputato/incolpato, che inizialmente aveva quindi all’uopo delegato il proprio legale al monitoraggio della casella PEC. Successivamente sospeso cautelarmente dal CDD, l’incolpato aveva revocato al proprio legale la delega di monitoraggio della PEC, perché in thesi quell’uso -ancorché delegato- della PEC sarebbe stato incompatibile con il suo status di sospeso dall’esercizio della professione forense. Conseguentemente, l’incolpato eccepiva l’asserita nullità del procedimento disciplinare in quanto le comunicazioni del CDD erano state inviate al suo indirizzo PEC, a cui non aveva avuto accesso, né direttamente -perché inibito dal provvedimento cautelare del tribunale penale-, né indirettamente, stante la revoca della delega al monitoraggio della casella, ritenuta asseritamente doverosa all’indomani della sua sospensione cautelare da parte del CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato che l’incolpato aveva peraltro preso cognizione effettiva delle PEC del CDD- ha rigettato l’eccezione).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Procedimento disciplinare: il consigliere che abbia difeso una controparte dell’incolpato non ha perciostesso l’obbligo di astenersi
Non costituisce causa di astensione o ricusazione (artt. 51 e 52 cpc) la mera circostanza che il Consigliere disciplinare assista o abbia assistito, in giudizi civili o penali, soggetti aventi posizioni processuali contrapposte a quelle di persone patrocinate dall’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto istanza di ricusazione nei confornti del Presidente della Sezione CDD, poiché avrebbe patrocinato – in un procedimento di mediazione – la controparte di un cliente dell’incolpato stesso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, CNF n. 187/2020, CNF n. 49/2013. -
Le “gravi ragioni di convenienza” obbligano all’astensione ma non legittimano la ricusazione del giudice disciplinare
Il giudice disciplinare ha l’obbligo di astensione in presenza di “gravi ragioni di convenienza” (art. 36, co. 1, lett. h, c.p.p., in combinato disposto con l’art. 59, co. 1, lett. n, L. n. 247/12 e con l’art. 6, co. 1, reg. CNF n. 2/2014), ma a differenza delle altre ragioni di astensione (art. 36, co. 1, c.p.p.), tali ultime non si convertono in motivo di ricusazione (art. 37, co. 1, lett. a, c.p.p.). (Nel caso di specie, peraltro, le “gravi ragioni di convenienza” non sussistevano).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026
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Procedimento disciplinare: i casi di astensione e ricusazione sono tassativi
Gli istituti dell’astensione e della ricusazione sono a presidio dell’imparzialità del giudicante e devono sussistere nei termini tassativi stabiliti dalle norme: essi si differenziano tra loro in quanto il primo è frutto di autodeterminazione del Giudicante e può essere sollevato od essere subito dalla parte, mentre il secondo, su istanza della parte, è subito dal giudicante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026
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La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente
In tema di procedimento disciplinare, l’istanza di ricusazione va proposta, a pena di sua inammissibilità, prima della decisione (ovvero, al più tardi, «prima dell’inizio della trattazione o discussione» ex art. 52, co. 2, c.p.c.) e comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 7 Reg. CNF n. 2/2014). Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026
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Procedimento disciplinare ed istanza di ricusazione
Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la proposizione dell’istanza di ricusazione se, per un verso, non sospende automaticamente il giudizio (atteso che l’esigenza di impedire un uso distorto dell’istituto impone di riconoscere al collegio investito della controversia il potere di delibarne in limine l’ammissibilità e di disporre la prosecuzione del procedimento ove ritenga, in forza di una valutazione sommaria, che della ricusazione manchino ictu oculi i requisiti formali), per altro verso obbliga lo stesso organo giudicante a trasmettere il fascicolo al collegio competente a decidere sul fondo della ricusazione, del quale non può far parte il soggetto avverso cui l’istanza è stata proposta, in ragione del principio generale della terzietà del giudice che, essendo stato elevato a garanzia costituzionale dall’art. 111, comma 2, Cost., opera in ogni ambito giurisdizionale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026
NOTA
In senso conforme, da ultimo, per tutte, CNF n. 3/2026. -
Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
L’istituto della ricusazione (finalizzato alla corretta attuazione del principio di imparzialità) opera esclusivamente nei confronti del Giudice inteso come persona fisica e non come Ufficio Giudiziario, dovendosi, nel non probabile caso di sospetto d’imparzialità di tutti i componenti del collegio, allegare per ciascuno di essi le specifiche cause di ricusazione. Conseguentemente, è inammissibile la ricusazione rivolta impersonalmente e collettivamente nei confronti dell’intera Sezione disciplinare, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cosimato), sentenza n. 53 del 20 febbraio 2026
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Impugnazione al CNF e applicazione del richiamo verbale in luogo della sanzione disciplinare impugnata
In tema di procedimento disciplinare, in sede di gravame non può essere accolta la domanda (nella specie, subordinata) di applicazione del richiamo verbale in luogo della sanzione disciplinare impugnata, giacché l’adozione di tale istituto afflittivo non avente natura di sanzione compete esclusivamente al CDD e non al giudice dell’impugnazione.
NOTA
In senso conforme, CNF n. 36/2022 e CNF n. 43/2020, secondo cui, qualora il CNF ritenga congruo irrogare all’incolpato il richiamo verbale, all’esito di tale determinazione gli atti vanno trasmessi al Consiglio territoriale a quo, funzionalmente competente a provvedere alle formalità di cui all’art. 28 co. 2 (e art. 14, co. 4-bis) del Regolamento CNF n. 2/2014, emanato ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247. -
Inammissibile l’impugnazione al CNF proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale (se non pure sottoscritto dal ricorrente munito di jus postulandi)
Nel giudizio dinanzi al CNF, l’incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell’albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio.
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Inapplicabilità ratione temporis dell’art. 182, comma 2, c.p.c. (testo novellato dalla riforma Cartabia) ai ricorsi proposti anteriormente al 28 febbraio 2023
L’art. 182, comma 2, c.p.c., nel testo novellato dalla c.d. riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, conv. L. 197/2022), che estende il meccanismo della sanatoria anche all’ipotesi di mancanza (e non solo di nullità) della procura alla lite, non è applicabile ai ricorsi proposti anteriormente al 28 febbraio 2023, data di entrata in vigore delle relative modifiche. Pertanto, l’art. 182 c.p.c. nella formulazione anteriore alla riforma Cartabia — che fa espresso riferimento a “un vizio che determina la nullità della procura” — non consente di sanare l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite.