E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione proposta oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, e quindi tardivamente ex art. 61 L. n. 247/2012).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 205 del 13 maggio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Rivellino), sentenza n. 212 del 13 maggio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Favi), sentenza n. 216 del 18 maggio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Talerico), sentenza n. 272 del 25 giugno 2026