Sollecitare una definizione bonaria della vertenza prospettando al difensore della controparte possibili e legittime, in parte fors’anche doverose, iniziative giudiziarie, non costituisce di per sè violazione dell’art. 65 cdfArt. 65 cdf – Minaccia di azioni alla controparteL’avvocato può intimare alla controparte particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce, querele o altre iniziative, informandola delle relative conseguenze, ma no…Leggi il testo completo → (Nel caso di spece, il difensore aveva invitato il collega avversario a formulare una proposta transattiva migliorativa al fine di convincere la sua assistita a desistere dal procedere con la denuncia di controparte per falsa tesimonianza. Successivamente, a causa del mancato accordo transattivo, la querela veniva effettivamente proposta e il relativo procedimento si concludeva con l’accertamento della responsabilità penale dell’imputato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF -rilevato il comportamento complessivo delle parti nonché l’esito del giudizio penale nei confronti del teste mendace- ha ritenuto che la richiesta di definizione bonaria non presentasse i connotati della pressione indebita o di coartazione della controparte, e ha conseguentemente accolto il ricorso, annullando la sanzione disciplinare irrogata dal consiglio territoriale).
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Il contenuto delle comunicazioni “riservate” tra colleghi non è perciostesso esente dal rispetto delle regole deontologiche
La natura riservata e personale della comunicazione non esonera naturalmente, sul piano generale, il difensore dall’esprimersi con continenza di forme e di sostanza.
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Vietato contattare le persone informate sui fatti per condizionarne con forzature o suggestioni le future deposizioni testimoniali
Costituisce illecito disciplinare, per violazione dell’art. 55 cdfArt. 55 cdf – Rapporti con i testimoni e persone informateL’avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. Il difens…Leggi il testo completo →(1), il comportamento dell’avvocato che contatti testimoni o persone informate sui fatti al fine di conseguire deposizioni compiacenti (Nel caso di specie, l’avvocato aveva scritto ad una persona informata sui fatti, preavvisandola che sarebbe stata indicata come teste e aggiungendo “Riteniamo che una risposta positiva convenga a tutti, ma soprattutto a Lei e a Sua sorella”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 194 del 12 maggio 2026
(1) NOTA
Medesimo principio è previsto con riferimento alla procedura di negoziazione assistita (art. 62 bis cdf). -
L’errore materiale non è causa di nullità della delibera del Consiglio territoriale
La presenza di meri refusi o di imprecisioni terminologiche non determina la nullità della delibera del Consiglio territoriale, trattandosi di mero errore materiale, ove non siano tali e tanti da pregiudicare l’intelligibilità della decisione stessa, sia nella sua parte motiva che in quella dispositiva.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 194 del 12 maggio 2026
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Procedimento disciplinare: l’omesso avviso del COA all’iscritto non è causa di nullità
Acquisita una notizia di (potenziale) illecito disciplinare, immediatamente il COA ne dà notizia all’iscritto invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e trasmette gli atti unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto al CDD, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014). Tuttavia, l’omesso avviso all’iscritto con contestuale invito a presentare sue deduzioni non costituisce motivo di nullità del procedimento giacché giacché il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Carello), sentenza n. 194 del 12 maggio 2026
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 158/2026, CNF n. 87/2025, CNF n. 445/2024, CNF n. 28/2024, Cass. n. 19526/2018. -
Procedimento disciplinare: inammissibile l’impugnazione da parte dell’esponente
La legittimazione a proporre impugnazione delle decisioni disciplinari del Consiglio territoriale compete esclusivamente all’incolpato (nel caso di affermazione di sua responsabilità), nonché per ogni decisione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al Procuratore delle Repubblica e al Procuratore Generale della Corte di Appello (art. 61 L. n. 247/2012), e non pure all’esponente, il cui eventuale ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi (Nella specie, l’esponente aveva impugnato il provvedimento di archiviazione del CDD).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 193 del 7 maggio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Angelini), sentenza n. 196 del 12 maggio 2026
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Feliziani), sentenza n. 317 del 17 luglio 2026
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Sospeso l’avvocato che, in qualità di amministratore di sostegno, sottragga ingenti somme al beneficiario
Costituisce grave illecito (anche) disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in qualità di amministratore di sostegno e abusando dello stato di deficienza psichica del proprio beneficiario, induca quest’ultimo a compiere un atto implicante effetti giuridici dannosi per lui e per i suoi eredi (Nel caso di specie, l’avvocato si era fatto rilasciare dal beneficiario una procura notarile per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che aveva poi utilizzato per ricevere una donazione di € 400.000, nonché disposizioni testamentarie e di polizze vita a proprio favore).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 190 del 7 maggio 2026
NOTA:
In senso conforme, sempre riferite a illeciti commessi da amministratori di sostegno ai danni dei beneficiari assistiti, CNF n. 2025, CNF n. 109/2025, CNF n. 26/2025, CNF n. 132/2024, CNF n. 125/2024, CNF n. 45/2023, CNF n. 2/2023, CNF n. 172/2022, CNF n. 142/2022, CNF n. 127/2022, CNF n. 112/2022, CNF n. 153/2021, CNF n. 122/2021, CNF n. 91/2021, CNF n. 225/2020, CNF n. 164/2020 (appropriazioni indebite), nonché CNF n. 125/2024 (acquisto a prezzo vile di un immobile del beneficiario) e CNF n. 45/2023 (modifica fraudolenta a favore proprio quale beneficiario della polizza vita del beneficiario). -
Avvocato amministratore di sostegno: la rilevanza deontologica della falsa richiesta di cremazione del beneficiario
Costituisce illecito disciplinare, per violazione degli artt. 9 e 10 cdf, il comportamento dell’avvocato che, in qualità di amministratore di sostegno, apponga falsamente la firma del proprio beneficiario nel modulo di richiesta per la cremazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 190 del 7 maggio 2026
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Il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente tutte le tesi ed emergenze istruttorie non accolte
Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice della disciplina non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente, non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, bensì di quelle ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 190 del 7 maggio 2026
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Dalla sospensione disciplinare va detratta la durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione
La durata della pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione ex art. 54 co. 4 L. n. 247/2012 e art. 29 co. 1 lett. c Reg. CNF n. 2/2014.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Patelli), sentenza n. 190 del 7 maggio 2026
NOTA
In senso conforme, per tutte, CNF n. 273/2025.
Sulla differente ipotesi del c.d. presofferto, da scomputarsi in sede esecutiva ossia da parte del COA, cfr. l’art. 62 co. 8 L. n. 247/2012 e l’art. 35 co. 6 Reg. CNF n. 2/2014.