Per aversi violazione del principio di correlazione tra fatti contestati e quelli assunti a base della decisione, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’addebito da cui scaturisca una reale violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa. Ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente formale tra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’incolpato, attraverso l’iter del processo, abbia avuto conoscenza dell’accusa e sia stato messo in condizione di difendersi e discolparsi.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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I limiti dell’applicazione in via suppletiva delle disposizioni del codice di procedura penale alla fase amministrativa del procedimento disciplinare
L’applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale in via suppletiva al procedimento disciplinare che si svolge innanzi al CDD è limitata dall’art. 59, comma 1, lett. n) della l. n. 247/2012 alla fase della cognizione dell’illecito e non si estende alla fase di esecuzione, di esclusiva competenza del COA, sicchè l’art. 649 c.p.p. non può in ogni caso fondare il potere del CDD di revoca e annullare in autotutela propri precedenti provvedimenti disciplinari divenuti irrevocabili.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Stefanì), sentenza n. 94 del 24 marzo 2026
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L’utilizzo di espressioni sconvenienti o offensive
L’utilizzo di espressioni sconvenienti o offensive integra l’illecito deontologico di cui all’art. 52 del codice deontologico forense indipendente dalla veridicità dei fatti cui tali espressioni si riferiscono, né è esclusa dalla provocazione altrui o dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, circostanze che possono rilevare ai soli fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 48 del 20 febbraio 2026
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Richiamo verbale
L’opposizione al richiamo verbale adottato dall’Adunanza plenaria su proposta del Presidente del CDD è finalizzato a garantire all’iscritto l’articolazione delle proprie difese in merito alla notizia di illecito, sicchè non è consentito alla Sezione designata riproporre la stessa misura in esito alla fase istruttoria preliminare la quale, in questa specifica ipotesi, può concludersi esclusivamente con l’archiviazione del procedimento ovvero con l’approvazione del capo di incolpazione e la conseguente citazione a giudizio disciplinare dell’incolpato.
Va annullato e rimesso a diversa sezione del CDD per l’ulteriore seguito, il provvedimento con il quale la Sezione designata in conseguenza dell’opposizione al richiamo verbale comminato su proposta del Presidente del CDD concluda l’istruttoria preliminare proponendo a sua volta l’adozione della stessa misura; in tali casi la Sezione può esclusivamente deliberare l’archiviazione del procedimento disciplinare ovvero approvare il capo di incolpazione e disporre la citazione a giudizio dell’incolpato.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Giraudo), sentenza n. 6 del 27 gennaio 2026
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Negoziazione assistita: la rilevanza deontologica del dovere di riservatezza
Viola l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 9, comma 2 d.l. n. 132/2014, avente rilevanza disciplinare ai sensi del successivo comma 4 bis, l’avvocato che, nel corso di un giudizio, riferisca o faccia verbalizzare dichiarazioni rese dal proprio assistito nell’ambito di una procedura di negoziazione assistita conclusasi con esito negativo, ivi compreso il riferimento alla proposta conciliativa formulata in tale sede. La riservatezza nella negoziazione assistita opera in modo assoluto sicchè non è possibile distinguere tra dichiarazioni o informazioni di merito o procedurali, né può essere derogata per finalità difensive.
L’avvocato che violi l’obbligo di riservatezza di cui all’art. 9, comma 2 d.l. n. 132/2014, avente rilevanza disciplinare ai sensi del successivo comma 4 bis, non può invocare quale scriminante le finalità difensive considerate dall’art. 28, comma 4 CDF, atteso che le dichiarazioni rese in sede di negoziazione assistita alla controparte non sono riconducibili al segreto professionale tra avvocato e cliente.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Di Campli), sentenza n. 4 del 27 gennaio 2026
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Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo
La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 422 del 30 dicembre 2025
NOTA
In senso conforme, da ultimo, CNF n. 406/2025. -
Inammissibile la ricusazione dell’intero Collegio giudicante
È inammissibile l’istanza di ricusazione che investa la totalità dei membri del collegio giudicante, perché l’istituto della ricusazione può essere adoperato per contestare l’imparzialità di singoli componenti del collegio stesso, ma non contro il medesimo nella sua globalità, al fine di metterne in discussione l’idoneità a decidere. Diversamente opinando, si finirebbe col legittimare la neutralizzazione della potestà decisoria del giudicante, così impedendone l’esercizio delle funzioni cui è preposto l’organo di disciplina.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 421 del 30 dicembre 2025
NOTA:
In senso conforme, per tutte, CNF n. 491/2024 nonché, in sede di Legittimità, Cass. SSUU n. 24966/2017 -
La ricusazione del giudice disciplinare deve essere proposta tempestivamente
In tema di procedimento disciplinare, l’istanza di ricusazione va proposta, a pena di sua inammissibilità, prima della decisione (ovvero, al più tardi, «prima dell’inizio della trattazione o discussione» ex art. 52, co. 2, c.p.c.) e comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano (art. 7 Reg. CNF n. 2/2014). Il predetto termine, invero, è volto ad impedire che la ricusazione possa essere utilizzata per scopi strumentali e diversi rispetto alla ratio dell’istituto, ed evita sia che possano permanere sospetti sulla imparzialità del giudice senza limiti di tempo, sia che vi possa essere un irragionevole prolungamento della definizione del procedimento.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 421 del 30 dicembre 2025
NOTA:
In senso conforme, CNF n. 133/2024, CNF n. 246/2021, CNF n. 165/2019, CNF n. 87/2019, CNF n. 191/2017. -
L’estinzione del giudizio d’impugnazione al CNF per rinuncia al ricorso
La rinuncia all’impugnazione proposta da parte del ricorrente determina la immediata estinzione del relativo procedimento per cessazione della materia del contendere, non essendo a tal fine necessaria la sua accettazione da parte dell’appellato, con conseguente stabilizzazione della decisione gravata. In particolare, la dichiarazione di rinuncia al ricorso, pur non accettata dalla controparte, è idonea a determinare l’inammissibilità del medesimo, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente alla prosecuzione della lite, in quanto l’interesse stesso deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 415 del 30 dicembre 2025
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Interdizione dall’esercizio della professione forense: l’annotazione del provvedimento penale nell’albo da parte del COA non è impugnabile al CNF
Al CNF compete il riesame di tutti procedimenti amministrativi avviati dal Consiglio dell’Ordine d’ufficio, o su domanda dell’interessato, che si siano conclusi con provvedimenti aventi natura accertativa o ricognitiva della sussistenza (o insussistenza) dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della professione; tuttavia, ancorché superato il principio del “numero chiuso” degli atti impugnabili davanti al CNF, non è suscettibile di sindacato la mera “presa d’atto” o la “materiale esecuzione”, da parte dei COA, di provvedimenti resi dall’Autorità giudiziaria penale, che restano esterni al perimetro dei poteri disciplinari o amministrativi domestici, e impongono attività vincolate, alla cui esecuzione sono obbligati gli Enti titolari della tenuta di Albi o Registri professionali (Nella specie, trattavasi del provvedimento di interdizione dall’esercizio della professione forense irrogata dal Giudice penale, che il COA di appartenenza dell’iscritto aveva annotato nell’albo).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 415 del 30 dicembre 2025