L’avvocato può trattenere somme a titolo di compenso solo con il consenso specifico ed espresso (quindi consapevole e mai per facta concludentia) del cliente (art. 31 cdf, già art. 44 cod. prev.), fatto comunque sempre salvo l’obbligo di rendiconto. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Arena), sentenza n. 41 del 25 febbraio 2020