Categoria: Giurisprudenza CNF

  • L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

    In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.Art. 3 cod. prev. – Volontarietà dell’azione.La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato. Quan…Leggi il testo completo →), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 186 del 21 ottobre 2022

  • L’impugnazione tardiva è inammissibile

    E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge, giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge (Nel caso di specie trattavasi di impugnazione avverso la sanzione disciplinare del CDD, proposta oltre il termine di cui all’art. 61 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Bertollini), sentenza n. 185 del 21 ottobre 2022

  • Procedimento disciplinare: l’omessa sottoscrizione della decisione da parte del Presidente, senza menzione dell’impedimento a sottoscrivere e della natura di esso

    Le decisioni disciplinari devono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario che hanno partecipato alla seduta di deliberazione, la cui data risulta nel corpo della decisione, a nulla rilevando l’eventuale cambiamento della composizione del consiglio medesimo al momento della pubblicazione della decisione stessa. Eccezionalmente, per il combinato disposto dell’art. 132 cpc e dell’art. 51 r.d. n. 37/1934, è riconosciuta la validità della decisione sottoscritta dal solo consigliere relatore, purché prima della sottoscrizione sia fatta esplicita menzione dell’impedimento del presidente e della natura dello stesso (Nella specie, la decisione disciplinare non era stata sottoscritta dal presidente, in quanto medio tempore deceduto, ma nel provvedimento stesso non veniva dato atto di tale impedimento. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato la nullità della decisione disciplinare, nel contempo disponendo la trasmissione degli atti al Consiglio Distrettuale di Disciplina per gli adempimenti di competenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. De Benedittis), sentenza n. 184 del 21 ottobre 2022
    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), sentenza del 1 ottobre 1996, n. 116 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), decisione del 3 aprile 1989, n. 66.

  • Approvazione del capo di incolpazione e della citazione a giudizio dell’incolpato: la partecipazione del Consigliere Istruttore alla delibera della Sezione CDD vizia l’intero procedimento

    Conclusa la fase istruttoria preliminare, la Sezione CDD competente per il procedimento disciplinare delibera l’archiviazione ovvero l’approvazione del capo di incolpazione e quindi la citazione a giudizio dell’incolpato senza la presenza del Consigliere Istruttore responsabile della fase preprocedimentale (artt. 16 co. 2 e 18 co. 2 Reg. CNF n. 2/2014), a pena di invalidità della delibera stessa e di tutto il successivo procedimento disciplinare (Nel caso di specie, il consigliere istruttore aveva partecipato alla delibera della Sezione CDD. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione disciplinare e quindi rimesso il procedimento al CDD medesimo per quanto di competenza).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Favi), sentenza n. 183 del 21 ottobre 2022

  • La cancellazione dell’incolpato dall’albo nelle more del giudizio di impugnazione avanti al CNF stabilizza la sanzione irrogata dal CDD

    Qualora, nelle more del giudizio di impugnazione della sanzione disciplinare irrogata dal CDD, l’incolpato sia cancellato dall’albo o registro forense, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché la potestas disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi o nei suoi Registri allegati. In tal caso, l’estinzione del giudizio di impugnazione comporta la stabilizzazione del provvedimento amministrativo pronunciato dal CDD, sicché la sanzione disciplinare diventa definitiva sia pur non eseguibile, non risultando l’incolpato più iscritto all’albo o registro (Nel caso di specie, l’incolpato era stato nelle more cancellato dall’albo per sopravvenuta incompatibilità professionale a causa della sua assunzione quale lavoratore subordinato. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato l’estinzione del giudizio di impugnazione e conseguente stabilizzazione della sanzione. Inoltre, trattandosi di avvertimento, è stato altresì escluso, ad abundantiam, che perdurasse comunque in capo al ricorrente un interesse alla decisione sul merito, in quanto sanzione priva di conseguenze anche per il caso di eventuale futura reiscrizione).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022.

  • Il potere sanzionatorio può essere esercitato solo nei confronti degli iscritti all’albo

    La potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare, resta preclusa dalla duplice considerazione che, da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria e, dall’altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell’incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022

  • Le eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare

    Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’inquisito possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: a) mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), b) sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), c) cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022

  • L’obbligo di colleganza cede rispetto al dovere di difesa

    L’obbligo di colleganza -che il nuovo codice deontologico non inserisce tra i doveri “primari”, volendo con ciò sottolineare che esso cede rispetto al dovere di difesa (art. 46 cdfArt. 46 cdf – Dovere di difesa nel processo e rapporto di colleganzaNell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza. L’avvocato deve rispettare l…Leggi il testo completo →)- se impone all’avvocato di tenere coi colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito (salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia), né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Pardi), sentenza n. 181 del 21 ottobre 2022

  • Reiscrizione all’albo a seguito di radiazione: l’oggetto di valutazione della condotta “irreprensibile”

    La valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima ed illibata”), che la legge richiede per la re-iscrizione nell’albo a seguito di radiazione (ovvero, per il regime previgente, anche di cancellazione disciplinare) non può limitarsi all’esame dei comportamenti dell’avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione (o di cancellazione disciplinare) potrebbe mai essere disposta la reiscrizione. Ai fini della reiscrizione è infatti necessario valutare il comportamento successivo del richiedente, compreso il risarcimento delle parti lese (Nel caso di specie, a seguito di radiazione per appropriazione indebita di una ingente somma di denaro, il COA aveva respinto la domanda di reiscrizione anche alla luce dell’inadempimento del richiedente stesso all’accordo transattivo con cui si era obbligato a restituire il maltolto. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’impugnazione avverso la predetta delibera di rigetto).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 180 del 21 ottobre 2022

  • Vietato assistere un coniuge o convivente contro l’altro, dopo averli assistiti entrambi in controversie familiari

    L’art. 68 cdfArt. 68 cdf – Assunzione di incarichi contro una parte già assistitaL’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. L’avvocato non deve assumere u…Leggi il testo completo → (già art. 51 cod. prev.Art. 51 cod. prev. – Assunzione di incarichi contro ex-clienti.L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo…Leggi il testo completo →) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi o i conviventi more uxorio in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 178 del 17 ottobre 2022