Costituisce illecito gravissimo, meritevole della massima sanzione disciplinare, il comportamento dell’avvocato che, abusando della carica pubblica ricoperta, si adoperi illecitamente per rendere edificabili alcuni terreni in cambio di ingenti somme di denaro, poi fatturate per attività di consulenza legale in realtà mai svolta, simulando un rapporto professionale inesistente, così provocando un intenso pregiudizio all’immagine dell’intera categoria forense.
Categoria: Giurisprudenza CNF
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Alla sospensione cautelare a suo tempo irrogata dai COA si applica la nuova disciplina
All’eventuale sospensione cautelare irrogata dal COA prima dell’entrata in funzione dei CDD si applica il Regolamento CNF n. 2/2014 e gli artt. 32 e 60 L. n. 247/2012, sicché essa diviene inefficace ex lege se, a far data dal 2 gennaio 2015, nei successivi 60 giorni non venga emesso il provvedimento sanzionatorio ovvero la sua durata superi il termine massimo di un anno (Nel caso di specie, in difetto di un provvedimento di revoca espresso, il CDD aveva ritenuto che la sospensione cautelare a suo tempo irrogata dal COA fosse ancora efficace a distanza di anni, tenendone conto ai fini della sanzione disciplinare, corrispondentemente mitigata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto l’impugnazione del COA, che sul punto aveva sollevato specifica doglianza).
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Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare
La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare irrogata per il medesimo fatto (art. 62, co. 8, L. n. 247/2012 e art. 35, co. 6, Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare).
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Il precorso rieducativo in fase di esecuzione della pena rileva anche ai fini della determinazione della sanzione deontologica
Il percorso rieducativo cui l’incolpato sia sottoposto in fase di esecuzione della pena, rileva ai fini della determinazione della sanzione deontologica, ancorché non menzionato espressamente dall’art. 21 n. 2 cdf, il quale infatti prevede che “oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato”, con ciò intendendo che il giudice disciplinare è libero di valutare ogni singola circostanza fondativa di responsabilità deontologica dell’iscritto, tanto nella valutazione della sua condotta quanto nella relativa commisurazione della sanzione, che deve naturalmente essere adeguata e proporzionata alle violazioni accertate, cosicchè non può intendersi che l’elencazione delle circostanze di cui all’art. 21 cit. abbia una portata applicativa tipica e limitata ai soli indicatori ivi menzionati.
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Sospensione dall’esercizio della professione: il “periodo presofferto” in sede cautelare va computato nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare
La sospensione cautelare, già sofferta, deve essere computata nel periodo di espiazione della sospensione disciplinare irrogata per il medesimo fatto (art. 62, co. 8, L. n. 247/2012 e art. 35, co. 6, Reg. CNF n. 2/2014 sul Procedimento disciplinare).
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La radiazione presuppone violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro
La sanzione massima della radiazione è riservata, per espressa previsione normativa (art. 22 CdFArt. 22 cdf – SanzioniLe sanzioni disciplinari sono:a) Avvertimento: consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere al…Leggi il testo completo →), a “violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro” e, pertanto, soltanto a quelle condotte che si pongano in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili, come ad esempio l’aver commesso reati di particolare gravità.
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Il COA ha il dovere di rilasciare i certificati di iscrizione all’albo (senza sindacare la fondatezza dell’uso che il richiedente intenda farne, specie qualora tale delibazione spetti al CNF)
Il Consiglio dell’Ordine ha il dovere di certificare l’iscrizione all’albo di un avvocato, ai fini di successiva domanda di iscrizione all’albo dei patrocinatori dinanzi le magistrature superiori, la cui successiva valutazione spetta in via esclusiva al Comitato per la tenuta dell’Albo speciale, costituito presso il CNF (Nel caso di specie, il ricorrente aveva richiesto al proprio COA di appartenenza il rilascio del certificato di iscrizione all’albo forense al fine di allegarlo alla successiva domanda di iscrizione all’albo speciale dei cassazionisti. Il COA respingeva quindi la richiesta, sul ritenuto presupposto che l’istante non avesse i requisiti per ottenere l’iscrizione all’albo speciale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la delibera di rigetto).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 72 del 1° giugno 2022
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Impugnazione dei provvedimenti in materia di albi, elenchi e registri forensi: la giurisdizione generalizzata del CNF comprende anche i procedimenti di rilascio dei relativi certificati da parte del COA (purché immediatamente lesivi della situazione giuridica soggettiva del ricorrente)
Il CNF (e, quindi, non pure il TAR) ha giurisdizione speciale esclusiva in relazione ai reclami avverso i provvedimenti conclusivi ed i relativi atti procedimentali che concernono l’iscrizione e la cancellazione da albi, elenchi e registri forensi (a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa, id est: diritto o interesse legittimo), ivi comprese le impugnazioni avverso il rigetto, da parte dei COA, delle istanze per il rilascio del certificato di iscrizione all’Albo allorché, nonostante la natura endoprocedimentale del provvedimento impugnato, esso sia comunque immediatamente lesivo, incidendo direttamente sull’esercizio di diritti e facoltà discendenti dall’iscrizione all’Albo (Nella specie, l’impugnazione riguardava il mancato rilascio, da parte del COA, del certificato di iscrizione all’albo forense, che impediva al ricorrente di presentare domanda di iscrizione all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiorial Comitato per la tenuta dell’Albo speciale. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto ammissibile l’impugnazione).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Stoppani), sentenza n. 72 del 1° giugno 2022
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Sospensione per l’avvocato che pretenda, con minacce e aggressioni, il pagamento del proprio compenso professionale
Costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, al fine di recuperare un proprio credito per compensi professionali, si rechi più volte presso il domicilio del debitore per pretenderne il pagamento con minacce e aggressioni fisiche e verbali (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per mesi due).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Scarano), sentenza n. 71 del 23 maggio 2022
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Illecito disciplinare a forma libera o “atipico”: l’eventuale mancata descrizione di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l’immunità
Nella materia disciplinare forense non trova applicazione il principio di stretta tipicità dell’illecito, proprio del diritto penale, per cui non è prevista una tassativa elencazione dei comportamenti vietati, ma solo l’enunciazione dei doveri fondamentali, tra cui segnatamente quelli di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza di cui all’art. 9 cdfArt. 9 cdf – Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenzaL’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della di…Leggi il testo completo → che, quale “norma di chiusura”, consente, mediante l’art. 3, comma 3, della l. n. 247 del 2012, di contestare l’illecito anche solo sulla base di tale norma, evitando che la mancata descrizione di uno o più comportamenti, e della relativa sanzione, generi immunità.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Scarano), sentenza n. 71 del 23 maggio 2022