L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato. Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Cosimato), sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021