Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Fase pre-procedimentale: il mancato rispetto del termine semestrale per completare l’istruttoria disciplinare

    Il termine di sei mesi, previsto dall’art. 14 co. 5 Reg. CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare e decorrente dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro riservato di cui all’art. 12 Reg. CNF n. 2/2014 cit., entro cui il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, completa l’istruttoria stessa non ha natura perentoria ma solo ordinatoria dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si possa ripercuotere sulla validità della deliberazione (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione di asserita invalidità del procedimento disciplinare sollevata dall’incolpato per mancato rispetto del termine semestrale in parola da parte del CDD).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 241 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Campli), sentenza n. 206 del 9 novembre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 213 del 30 novembre 2021, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Corona), sentenza n. 160 del 17 luglio 2021 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Orlando), sentenza n. 80 del 24 giugno 2020.

  • Conflitto di interessi: l’illecito (di pericolo) garantisce l’assoluta terzietà dell’avvocato al di sopra di ogni dubbio

    Affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall’art. 24 cdfArt. 24 cdf – Conflitto di interessiL’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di alt…Leggi il testo completo → (già art. 37 cod. prev.) non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Angelini), sentenza n. 241 dell’8 novembre 2023

  • La rilevanza (anche) deontologica della truffa ai danni dell’assicurazione

    Il coinvolgimento dell’avvocato in un sodalizio criminoso stabilmente dedito alla costruzione di falsi sinistri al fine della percezione illecita del risarcimento dei danni, costituisce condotta gravemente violativa dei precetti deontologici di dignità e decoro della professione, stante altresì la lesione della immagine della avvocatura quale inevitabile ricaduta dei comportamenti stessi (Nel caso di specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale per aver partecipato ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe in danno delle compagnie di assicurazioni, patrocinando controversie giudiziarie relative a falsi sinistri).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 208 del 19 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 197 dell’11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 198 dell’11 ottobre 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Carello), sentenza n. 157 del 25 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Patelli, rel. Ollà), sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023.

  • Concorso di illeciti deontologici: la sanzione disciplinare non è frutto di un cumulo delle singole sanzioni

    Gli istituti del cumulo giuridico e materiale, propri del diritto penale, che prevedono ben precisi canoni di applicazione sanzionatoria, sono del tutto estranei all’ambito normativo del procedimento disciplinare, tanto da escludersi ogni possibilità di applicazione analogica. Infatti, in ossequio al principio enunciato dall’art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo → (già art. 3 cod. prev.), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 34 del 26 febbraio 2021.

  • I criteri per la determinazione in concreto della sanzione disciplinare: aggravanti e attenuanti

    Accertata la sussistenza degli elementi idonei a sanzionare disciplinarmente la condotta del ricorrente, occorre determinarne la entità, considerando, a tal fine, che agli organi disciplinari è riservato il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura del comportamento deontologicamente non corretto. In particolare, la determinazione della sanzione disciplinare non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdfArt. 21 cdf – Potestà disciplinareSpetta agli Organi disciplinari la potestà di applicare, nel rispetto delle procedure previste dalle norme, anche regolamentari, le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione deontologica comme…Leggi il testo completo →), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023

  • Il CNF può integrare, in sede di gravame, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

    La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023

  • La rilevanza istruttoria in sede deontologica delle prove raccolte nel processo penale

    Il giudice disciplinare può utilizzare anche ad esclusiva base del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 155 del 5 agosto 2020.

  • La discrezionalità del Giudice disciplinare nel valutare la rilevanza delle prove

    Il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità, rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Non è pertanto censurabile, né può determinare la nullità della decisione, la mancata audizione dei testi indicati ovvero la mancata acquisizione di documenti, quando risulti che il Consiglio stesso abbia ritenuto le testimonianze e/o i contenuti del documento del tutto inutili o irrilevanti ai fini del giudizio, per essere il Collegio già in possesso degli elementi sufficienti a determinare l’accertamento completo dei fatti da giudicare attraverso la valutazione delle risultanze acquisite.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023

  • Istruttoria esperita in sede penale: il principio delle cc.dd. prove atipiche vale anche in sede disciplinare

    Anche in sede disciplinare opera il principio di “acquisizione della prova”, in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento. Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non “replicate” e “confermate” in sede disciplinare. Ciò, peraltro, non incide in alcun modo sul diritto di difesa dell’incolpato il quale, nel corso del procedimento, può: a) produrre documenti; b) interrogare o far interrogare i testimoni indicati; c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, sottoporsi all’esame della sezione competente per il dibattimento; d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 109 del 22 maggio 2021, nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Criscuolo), SS.UU, sentenza n. 19030 del 6 luglio 2021.

  • Reato continuato e prescrizione dell’azione disciplinare

    Il giudicato penale che abbia applicato la disciplina della continuazione, ex art. 81 cpv c.p., ravvisando il nesso del medesimo disegno criminoso tra i reati e, dunque, un unico reato continuato, non consente, ai fini della rilevanza deontologica delle condotte, di far decorrere il termine di prescrizione dalla data di consumazione di ogni singolo illecito (cfr. art. 158 cp), giacché in sede disciplinare le plurime ripetute violazioni di carattere omogeneo e continuato non possono considerarsi in modo atomistico e frazionato, con la conseguenza che la prescrizione non inizia a decorrere quando ancora sia in corso e perduri la specifica condotta illecita del professionista.

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Gagliano), sentenza n. 240 dell’8 novembre 2023

    NOTA:
    In senso conforme, da ultimo, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Di Giovanni), sentenza n. 173 del 17 ottobre 2022.