Sostituzione di un collega nella difesa: gli obblighi a carico dell’avvocato subentrante

Il subentro nella difesa presuppone sia la preventiva cessazione del precedente mandato per qualsiasi causa (revoca, rinuncia), sia la comunicazione del subentro stesso al collega sostituito adoperandosi affinché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte ex art. 45 cdfArt. 45 cdf – Sostituzione del collega nell’attività di difesaNel caso di sostituzione di un collega per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo difensore deve rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività…Leggi il testo completo →, nel rispetto del rapporto di colleganza nonché dell’interesse generale dell’Avvocatura nel suo insieme al mantenimento di un comportamento improntato ai doveri di lealtà e di correttezza.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Savi), sentenza n. 27 del 26 febbraio 2024

Classificazione

– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 26 Febbraio 2024 (respinge) (avvertimento)
– Consiglio territoriale: COA Matera, delibera del 24 Novembre 2016 (avvertimento)