Il CNF è abilitato ad integrare una motivazione eventualmente insufficiente e finanche a modificare le ragioni poste a sostegno della decisione impugnata, potendo quindi confermare la sanzione disciplinare per ragioni diverse rispetto a quelle addotte dal Consiglio territoriale. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Greco, rel. De Benedittis), sentenza n. 103 del 25 giugno 2022