L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato e sia altresì comunicato tempestivamente ovvero prima della celebrazione dell’udienza. Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Caia), sentenza n. 43 del 25 marzo 2023