La qualifica di «orfano di guerra» non può essere equiparata a quella di ex combattente di cui all’art. 72 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, onde l’avvocato orfano di guerra non può beneficiare della disposizione sopra citata al fine di ottenere il diritto ad un’iscrizione nell’Albo speciale con termini abbreviativi. (Rigetta ricorso contro decisione Comitato per la tenuta dell’Albo speciale per il patrocinio dinnanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, 9 ottobre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Vacirca), decisione del 6 ottobre 1988, n. 47