Qualora il Procuratore Generale presso la Corte di Appello impugnato la delibera del Consiglio dell’Ordine e successivamente rinunzi all’impugnazione, è precluso al Consiglio nazionale forense ogni esame di fatto e di diritto sulla condotta dell’interessato, oggetto della delibera impugnata. Deve essere quindi dichiarato il non luogo a deliberare per intervenuta rinuncia. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro Consiglio Ordine Matera, 15 gennaio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. CAMASSA), decisione del 26 gennaio 1989, n. 24