Non può essere mantenuta l’iscrizione nell’Elenco speciale annesso all’Albo del dipendente del Banco di Roma, anche se addetto al relativo ufficio legale, in quanto il suddetto Banco non rientra tra gli Enti previsti, in via di eccezione, dall’art. 3 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, trattandosi di istituto bancario di interesse nazionale, non fondato dallo Stato. à manifestatamente infondata la questione di legittimità costituzionale di tale norma per assunto conflitto degli artt. 3 e 54 della Costituzione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Ricciardi), sentenza del 16 novembre 1990, n. 106