È viziata per errore in procedendo e conseguente errore di valutazione la decisione con cui il Consiglio dell’Ordine sia giunto a ritenere responsabile il professionista degli illeciti deontologici ascrittigli, sulla base di contrastanti versioni dei fatti rese dalle parti e dai testimoni, e nell’impossibilità di riscostruire, in base ad elementi di prova certi, i particolari di fatto. Nella fattispecie, sussistendo dubbi sull’effettiva responsabilità del professionista in ordine ai fatti a lui addebitati, si deve procedere al proscioglimento. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Macerata, 1 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. Di LAURO), sentenza del 30 marzo 1990, n. 15