La notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio disciplinare, che sia avvenuta non a mani del professionista destinatario, ma di persona il cui nome appare pressoché illeggibile e che sembra qualificarsi come familiare incaricato, allorché non risulti nemmeno avvenuta presso la casa o lo studio dell’incolpato, non può ritenersi idonea a costituire validamente il procedimento disciplinare. A causa del vizio alla radice nella regolare formazione del contraddittorio la sentenza successivamente emanata va annullata. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 2 dicembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Falzea), sentenza del 5 novembre 1990, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 05 Novembre 1990 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 02 Dicembre 1989
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