Il professionista che abbia omesso di inviare alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori la comunicazione prevista dall’art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576 per alcuni anni, viola gli obblighi di lealtà, correttezza e solidarietà propri del professionista forense. (Nella fattispecie, in considerazione dell’assenza di precedenti disciplinari, la sanzione è stata ridotta alla sola censura). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 18 novembre 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Casalinuovo), sentenza del 16 novembre 1990, n. 100
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 16 Novembre 1990 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 18 Novembre 1989 (sospensione)
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