Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che registri clandestinamente un colloquio o una conversazione telefonica con un collega (art. 38 cdf). Tale illecito, infatti, può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato […]