Ai sensi dell’art. 52 del trattato di Roma deve ritenersi equivalente alla cittadinanza italiana quella di uno degli stati membri della CEE. Per altro, in mancanza di altre specifiche norme, per ottenere l’iscrizione nell’Albo dei procuratori e degli avvocati è obbligatorio aver superato l’esame di abilitazione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Vibo Valentia, 13 luglio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Caranci), sentenza del 8 febbraio 1992, n. 30