Il procedimento disciplinare dinnanzi al Consiglio dell’Ordine ha natura amministrativa e non giurisdizionale, come tale non può essere equiparato a quello penale. Di conseguenza va dichiarata non proponibile, e comunque manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione del diritto di difesa, dell’intera disciplina procedurale in quanto in essa i diritti dell’incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al Consiglio nazionale forense. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 10 giugno 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 5 novembre 1990, n. 96