E’ lesivo della dignità e del prestigio professionale, oltre a costituire violazione dell’art. 1712 cod.civ., il comportamento del procuratore legale che, nonostante richieste, ometta di fornire informazioni sull’attività svolta, soprattutto quando le richieste provengano da un collega. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di tre mesi. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Napoli, 11 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 128