Il professionista che ometta di dare riscontro a richieste di chiarimenti e informazioni, pervenutegli da clienti e dal Consiglio dell’Ordine, tiene una condotta non conforme ai principi di correttezza che regolano lo svolgimento dell’attività forense. Nella fattispecie è stata applicata la sanzione dell’avvertimento. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Novara, 10 aprile 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Diego), sentenza del 27 giugno 1992, n. 93