Categoria: Giurisprudenza CNF

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Elenco speciale annesso all’albo – Requisiti per l’iscrizione – Segretario comunale – Incompatibilità.

    Per poter essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’Albo, i procuratori legali debbono dimostrare l’esistenza di un «ufficio legale» istituito presso l’ente dal quale dipendono, completamente autonomo e staccato rispetto ad ogni altro ufficio o servizio, e nel quale si dedichino in via esclusiva alle cause ed agli affari dell’ente (nel caso di specie, oltre ad aver ravvisato l’inesistenza di tali imprescindibili condizioni, il Consiglio ha altresì ritenuto che le funzioni di segretario comunale svolte dal ricorrente, addetto quindi al controllo di legittimità sulle delibere comunali, comportassero, oltre che l’impossibilità di dedicare in via esclusiva la propria attività professionale al contenzioso ed agli affari dell’ente, anche una situazione di incompatibilità tra le suddette funzioni di controllo e l’esercizio di un mandato di rappresentanza e difesa in giudizio dell’ente medesimo). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Padova, 26 aprile 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Di Lauro), sentenza del 29 aprile 1992, n. 58

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Albo avvocati e procuratori – Richiesta di trasferimento ad altra sede – Mancato decorso di due anni dall’iscrizione – Rigetto.

    Come più volte rilevato dal Consiglio nazionale forense, l’art. 25 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 consente il trasferimento dei procuratori ad altra sede soltanto dopo il decorso di almeno due anni dall’iscrizione. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 20 novembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 28 marzo 1992, n. 57

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi di lealtà e correttezza – Praticante procuratore abilitato al patrocinio avanti la pretura – Limiti all’attività professionale consentita.

    L’iscrizione nel registro dei praticanti procuratori legali è preordinata prevalentemente allo scopo di consentire ai laureati in giurisprudenza lo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico, prima di ottenere, con il superamento del relativo esame di abilitazione, l’iscrizione all’albo professionale. Durante il suddetto tirocinio, il praticante procuratore può, per il periodo fissato dalla legge, esercitare il patrocinio davanti alle preture del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale che ha la tenuta del registro speciale dei praticanti procuratori, con la conseguenza che gli è inibito lo svolgimento di attività professionali che esulino dalla competenza pretorile. Tale divieto va interpretato nel senso che il patrocinio da parte del praticante procuratore deve essere limitato alle controversie giudiziarie, comprese le attività prodromiche o da esse direttamente derivanti, nonché alle pratiche stragiudiziali che rientrano o rientrerebbero, per ragioni di valore o di materia, nella competenza delle preture del distretto nel quale è compreso l’Ordine circondariale dove il medesimo è iscritto. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Cagliari, 23 luglio 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Lauro), sentenza del 28 marzo 1992, n. 56

  • Mancato ritiro della corrispondenza – Violazione del dovere di diligenza.

    Il mancato ritiro della corrispondenza è di per sé motivo di censura a carico del professionista, denotando una disordinata condotta degli affari, con possibile pregiudizio anche dei clienti. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Savona, 17 marzo 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. D’Alessio), sentenza del 28 marzo 1992, n. 55

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione indebita – Rifiuto di fornire spiegazioni alla parte assistita – Dovere di collaborazione con il Consiglio di appartenenza – Mancata ottemperanza ai chiarimenti richiesti dall’Ordine – Illecito disciplinare.

    Costituiscono gravi addebiti e fanno apparire del tutto congrua la sanzione della sospensione (nel caso di specie, per la durata di mesi tre) i reiterati comportamenti tenuti dall’avvocato che abbia indebitamente trattenuto una somma ricevuta dalla parte assistita, in luogo di versarla a chi di dovere secondo le istruzioni ricevute; che abbia, altresì, successivamente trattenuto un fondo spese conferitogli per pratica non eseguita, rifiutando sprezzantemente, dopo la revoca del mandato, di fornire al cliente alcuna spiegazione sull’uso della somma ricevuta; che, infine, a fronte della richiesta da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, non abbia ottemperato a fornire in tal senso alcun chiarimento, tenendo così un comportamento non giustificato da esigenze di difesa e contrario ai principi di solidarietà e di collaborazione con gli organi del Consiglio. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Savona, 17 marzo 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. D’Alessio), sentenza del 28 marzo 1992, n. 55

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Dipendente di concessionaria del servizio riscossione tributi – Incompatibilità – Rigetto istanza di iscrizione nell’elenco speciale – Cancellazione dall’albo ordinario dei procuratori.

    L’incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento di attività dipendente trova, nell’art. 3 della legge professionale, un’eccezione, che si riferisce però esclusivamente agli enti pubblici e non riguarda invece i dipendenti di enti privati, quali le società per azioni, ancorché con partecipazione pubblica ovvero soggette a controllo pubblicistico. È altresì del tutto irrilevante, ai fini della qualificazione di un ente come privato, la nascita di tale ente su iniziativa e con capitale dello Stato, o di enti pubblici, oppure il carattere pubblicistico dei fini istituzionali che tale ente persegue (nel caso di specie, è stata pertanto rigettata la richiesta di iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo ed è stata altresì disposta la cancellazione dall’albo ordinario dei procuratori nei confronti di un dipendente della SERIT S.p.a., ente privato concessionario del servizio riscossione tributi). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Ancona, 28 giugno 1990).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Caranci), sentenza del 28 marzo 1992, n. 54

  • Avvocato e procuratore – Elezioni Consiglio dell’Ordine – Reclamo pervenuto al Consiglio nazionale forense fuori dei termini – Inammissibilità.

    Il reclamo avverso il risultato delle elezioni del Consiglio dell’Ordine deve essere proposto e pervenire agli uffici della segreteria del Consiglio nazionale forense entro il termine perentorio di giorni 10 dalla proclamazione degli eletti, pena l’inammissibilità del reclamo stesso. In tal caso, va naturalmente dichiarata la irricevibilità anche del reclamo incidentale. (Dichiara inammissibile reclamo avverso elezioni Consiglio Ordine Agrigento per biennio 1990-1991).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 53

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Associazione professionale – Utilizzo nella denominazione del nome del fondatore anche dopo il suo decesso – Inesistenza del pericolo di confusione da parte di terzi – Liceità.

    Una associazione costituita tra esercenti la professione forense deve obbligatoriamente assumere la denominazione «studio legale» e menzionare il nome e cognome degli associati, con l’indicazione dei relativi titoli abilitanti all’esercizio della professione; ciò non esclude, tuttavia, che a questi elementi obbligatori possano accompagnarsi elementi indicativi che non siano in contrasto con le finalità della legge. Infatti, mentre non sarebbe lecito adottare nomi di fantasia eventualmente evocativi di allettanti prospettive o fare uso di elementi capaci di indurre in errori i terzi, non lede gli interessi tutelati dalla legge, ed è pertanto lecita, la conservazione nella denominazione del nome del fondatore anche dopo il suo decesso, purché sia stata espressamente consentita e purché venga attuata con modalità tali da escludere il pericolo di equivoci o di confusione da parte dei terzi (nel caso di specie, poiché alla non esistenza in vita del fondatore veniva data adeguata evidenza, indicandone il nome con la data di nascita e di morte e separandolo graficamente da quello degli associati esercenti in atto, il comportamento di questi ultimi è stato ritenuto lecito dal Consiglio nazionale forense). (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 dicembre 1988).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Landriscina), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 51

  • Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Albo speciale degli avvocati patrocinanti dinnanzi alle giurisdizioni superiori – Domanda di iscrizione – Rigetto da parte del comitato per la tenuta dell’albo speciale – Presunta nullità per conflitto di interessi – Ricorso al Consiglio nazionale forense – Respinto.

    I componenti del Consiglio nazionale forense non hanno alcun interesse a partecipare al giudizio per cassazione avverso le decisioni emesse dallo stesso Consiglio nazionale (nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto la nullità della decisione del Comitato per la tenuta dell’Albo speciale degli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, che aveva rigettato la sua domanda di iscrizione). (Respinge ricorso contro decisione Comitato per la tenuta dell’albo speciale avvocati patrocinanti avanti le giurisdizioni superiori, 18 aprile 1986).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Landriscina, rel. Passino), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 50

  • Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi di diligenza, correttezza e lealtà – Rapporti con la parte assistita – Appropriazione indebita aggravata – Assegni a vuoto – Radiazione.

    Comportano una indubbia compromissione della reputazione personale del professionista ed una lesione della dignità dell’intera classe forense, che giustificano appieno l’applicazione della più severa tra le sanzioni previste dal vigente ordinamento, i comportamenti dell’avvocato che dimostri di aver ripetutamente anteposto alla tutela dei diritti e degli interessi di coloro che gli si erano affidati il proprio personale tornaconto, perseguito con l’abuso di fiducia e con l’adozione di comportamenti che contrastano con i più elementari doveri dell’avvocato e con la dignità della toga (nel caso di specie, l’appropriazione indebita di somme da rimettersi a creditori dei propri clienti – causando così la dichiarazione di fallimento di uno di essi – nonché l’emissione, a scopo riparatorio, di assegni a vuoto). (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 21 dicembre 1989).

    Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Passino), sentenza del 28 febbraio 1992, n. 49