Non è consentito a un professionista forense definire «pretestuoso, provocatorio e soprattutto sciocco» quel che è stato fatto dagli avversari o dai consulenti degli avversari. Il professionista che contravvenga a tale dovere di dignità e decoro commette illecito disciplinare. (Nella fattispecie è stato sanzionato con l’applicazione del solo avvertimento, in considerazione della sua giovane età). […]