Costituisce comportamento censurabile, in quanto non conforme ai criteri di correttezza e lealtà che debbono costituire il canone fondamentale del prestigio e del decoro di un avvocato, l’avere partecipato, dopo la rinuncia al mandato, a successive udienze in nome e per conto della parte assistita, senza mai dichiarare di avere rinunciato al mandato, e l’avere in seguito assunto il patrocinio della controparte nel procedimento contro il proprio precedente cliente. (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 25 maggio 1992).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Rossi), sentenza del 30 novembre 1993, n. 158