Il difensore ha il diritto-dovere di svolgere una compiuta ed energica difesa nei confronti dei propri clienti, ma il suo comportamento non può trasmodare in apprezzamenti acrimoniosi e denigratori nei confronti del collega avversario, manifestazione questa di un malcostume professionale che deve essere sanzionato (nella specie è stata inflitta la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 11 marzo 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. Rossi), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 153